Trasforma il tuo sogno in realtà

partecipa alle aste immobiliari.

 

Fisco, le management fees possono essere soggette a tassazione concorrente: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate – Fiscal Focus


Il Fisco si è espresso in merito al trattamento fiscale delle management fees nei rapporti tra Italia ed Egitto. Il chiarimento nasce da un’istanza presentata da una società di ingegneria italiana

Trasforma il tuo sogno in realtà

partecipa alle aste immobiliari.

 

Con la Risposta n. 116/2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento fiscale delle management fees ai sensi dell’art. 22 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Egitto. Il chiarimento nasce da un’istanza presentata da una società di ingegneria italiana…

Il caso: servizi tecnici erogati dall’Italia e ritenute in Egitto

Il nodo interpretativo riguarda l’imponibilità concorrente o esclusiva. Nel 2022, la società ha subito in Egitto una ritenuta a titolo definitivo del 20% sui compensi relativi ai servizi tecnici. Ora, ha chiesto al Fisco italiano se, alla luce della Convenzione Italia-Egitto del 1979, fosse possibile ottenere il riconoscimento del credito d’imposta in Italia per le imposte già versate all’estero.

La questione ruota intorno all’interpretazione dell’articolo 22, par. 1, che disciplina i “redditi diversi”, prevedendo una deroga per le management fees, senza però definire esplicitamente la ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati contraenti.

Le due ipotesi della società

La società ha prospettato due percorsi interpretativi:

  • esclusione dalle regole distributive della potestà impositiva: cioè, in assenza di limiti, entrambi gli Stati possono tassare i proventi;
  • regola distributiva implicita: si ammette un’imposizione concorrente Italia-Egitto sulle management fees.

In entrambi i casi, secondo la società, l’Egitto non avrebbe violato la Convenzione e l’Italia dovrebbe riconoscere il credito d’imposta.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha accolto l’impostazione dell’azienda, pur assumendo acriticamente che i compensi siano da ricondurre alle management fees e che non siano attribuibili alla stabile organizzazione egiziana.

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

Dalla risposta emerge che:

  • l’Egitto ha legittimamente esercitato la potestà impositiva;
  • l’Italia, in qualità di Stato di residenza, mantiene anch’essa potere impositivo;

Il meccanismo per evitare la doppia imposizione opera tramite credito d’imposta ex art. 23 della Convenzione, da applicarsi secondo le modalità dell’art. 165 del TUIR.

Implicazioni operative

Per i gruppi multinazionali e i contribuenti italiani con attività cross-border, la risposta n. 116/2025 chiarisce che:

  • in presenza di management fees regolarmente tassate nello Stato estero, è possibile il riconoscimento del credito in Italia;
  • l’imposizione da parte dello Stato della fonte non configura violazione del Trattato, se le clausole convenzionali non attribuiscono un’esclusiva allo Stato di residenza;
  • è fondamentale documentare in modo puntuale la natura delle prestazioni e la non riferibilità a stabili organizzazioni estere.

In sintesi

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate rafforza il principio di coordinamento tra diritto interno e convenzioni internazionali in materia fiscale, confermando che le management fees possono essere soggette a tassazione concorrente, purché nel rispetto delle clausole convenzionali.

Per le imprese, ciò implica una corretta pianificazione e rendicontazione fiscale delle attività transfrontaliere.

Vuoi avere accesso a tutti i contenuti riservati e agli articoli di “Quotidiano“?





Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Assistenza e consulenza

per acquisto in asta

 

Source link

Dilazione debiti

Saldo e stralcio