Il Fisco si è espresso in merito al trattamento fiscale delle management fees nei rapporti tra Italia ed Egitto. Il chiarimento nasce da un’istanza presentata da una società di ingegneria italiana
Con la Risposta n. 116/2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento fiscale delle management fees ai sensi dell’art. 22 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Egitto. Il chiarimento nasce da un’istanza presentata da una società di ingegneria italiana…
Il caso: servizi tecnici erogati dall’Italia e ritenute in Egitto
La questione ruota intorno all’interpretazione dell’articolo 22, par. 1, che disciplina i “redditi diversi”, prevedendo una deroga per le management fees, senza però definire esplicitamente la ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati contraenti.
Le due ipotesi della società
- esclusione dalle regole distributive della potestà impositiva: cioè, in assenza di limiti, entrambi gli Stati possono tassare i proventi;
- regola distributiva implicita: si ammette un’imposizione concorrente Italia-Egitto sulle management fees.
In entrambi i casi, secondo la società, l’Egitto non avrebbe violato la Convenzione e l’Italia dovrebbe riconoscere il credito d’imposta.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
Dalla risposta emerge che:
- l’Egitto ha legittimamente esercitato la potestà impositiva;
- l’Italia, in qualità di Stato di residenza, mantiene anch’essa potere impositivo;
Il meccanismo per evitare la doppia imposizione opera tramite credito d’imposta ex art. 23 della Convenzione, da applicarsi secondo le modalità dell’art. 165 del TUIR.
Implicazioni operative
- in presenza di management fees regolarmente tassate nello Stato estero, è possibile il riconoscimento del credito in Italia;
- l’imposizione da parte dello Stato della fonte non configura violazione del Trattato, se le clausole convenzionali non attribuiscono un’esclusiva allo Stato di residenza;
- è fondamentale documentare in modo puntuale la natura delle prestazioni e la non riferibilità a stabili organizzazioni estere.
In sintesi
Per le imprese, ciò implica una corretta pianificazione e rendicontazione fiscale delle attività transfrontaliere.
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