Il CNDCEC ha pubblicato una serie di Pronto Ordini aventi come oggetto risposte a quesiti in materia di crediti formativi.
In particolare il P.O. 106/2024 affronta il caso di un iscritto all’Ordine che ha presentato istanza di esenzione per paternità mentre la madre non è iscritta. In tale circostanza, si legge nel documento, trova applicazione la fattispecie regolata dall’art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento FPC.
La disposizione prevede l’esenzione per maternità, con facoltà dell’iscritta di ripartire la riduzione dei 45 crediti formativi professionali, anche obbligatori, nel periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino. L’esonero può essere concesso al padre quando la madre non gode dell’esonero, se anche lei iscritta nell’Albo.
Pertanto, nel caso di specie, è riconosciuta la concessione dell’esonero al padre in quanto solo genitore iscritto nell’Albo.
Il P.O. n. 16/2025 fornisce chiarimenti circa la corretta applicazione delle disposizioni di cui all’art. 8 del Regolamento FPC per i casi di maternità gemellare. Anche in questa risposta viene richiamato quanto previsto dall’art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento FPC in materia di esenzione per maternità.
Non prevedendo la norma la riduzione di un diverso numero di crediti formativi, nel caso di specie si ritiene “che l’Ordine possa riconoscere anche in caso di parto gemellare la riduzione di 45 cfp”.
Nel P.O. n. 04/2025 si affronta, invece, la situazione di un iscritto che ha presentato domanda di esonero, per mancato esercizio, in data 1° gennaio 2025. In tale contesto si chiede se l’Ordine professionale di competenza debba verificare l’adempimento degli obblighi formativi per il biennio 2023-2024.
Nella risposta viene richiamato l’art. 8 comma 4 del Regolamento FCP, secondo cui “coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua”.
Precisazioni anche sull’esonero per mancato esercizio
In tale fattispecie si pone il problema di quantificare l’obbligo formativo a carico degli iscritti che presentino una richiesta di esonero che riguardi temporalmente una parte del triennio formativo.
A tal riguardo l’art. 8 del Regolamento FPC, con riferimento alle esenzioni per cause che determinano l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi, per assunzione di cariche pubbliche elettive o per impedimento (infortunio, malattia ecc.), prevede espressamente, al comma 2, che l’esenzione, qualora sia concessa, comporti la riduzione dei crediti formativi professionali, anche obbligatori, in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell’attività professionale, al periodo di assunzione della carica elettiva o al periodo di impedimento. La determinazione di tale riduzione spetta al Consiglio dell’Ordine competente, qualora il periodo di esonero termini prima della conclusione del triennio formativo.
Qualora, invece, l’esonero perduri al 31 dicembre dell’ultimo anno del triennio formativo, “il Regolamento prevede che non sia richiesto il conseguimento di cfp ulteriori rispetto a quelli eventualmente conseguiti dall’iscritto precedentemente alla concessione dell’esonero dall’obbligo formativo”.
In assenza di una specifica disciplina per l’ipotesi di esenzione per mancato esercizio neanche occasionale della professione, il Consiglio nazionale ritiene che debba essere applicata analogicamente quella prevista per gli altri casi di esonero sopra citati.
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