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novità su incentivi, fotovoltaico e cumulo con altre agevolazioni



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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, insieme al GSE, ha pubblicato una versione aggiornata delle FAQ riguardanti il piano Transizione 5.0, con l’intento di chiarire ulteriormente alcune questioni relative alla normativa. L’aggiornamento del 10 aprile 2025 introduce 4 nuove FAQ e apporta modifiche a 3 esistenti.

Le modifiche e le nuove FAQ, risalenti al 10 aprile 2025, riguardano vari aspetti normativi, tra cui emergono le semplificazioni procedurali introdotte dalla legge di bilancio per il controllo della riduzione dei consumi energetici in caso di sostituzione di apparecchiature obsolete.

Vengono inoltre trattati temi come le specificità relative ai beni acquisiti in leasing, la compatibilità tra autoproduzione a distanza e il CACER, la registrazione dei pannelli fotovoltaici, il calcolo delle necessità energetiche e le condizioni di compatibilità con altre forme di agevolazione.

Vediamo sia le nuove FAQ che quelle modificate.

Macchine mobili non stradali

La FAQ 4.23 del 10 aprile 2025, chiarisce l’accesso alla procedura semplificata per il calcolo del risparmio energetico delle macchine mobili non stradali. L’acquisto di questi beni è ammesso solo se si passa da un motore Stage I (o precedente) a un motore Stage V, secondo le normative specifiche.

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La FAQ risponde alla domanda se il passaggio da Stage I a Stage V consenta l’accesso al calcolo semplificato previsto dal Decreto 24 luglio 2024. La risposta è affermativa: il passaggio da Stage I a Stage V è sufficiente per accedere alla procedura semplificata, senza bisogno di calcoli aggiuntivi per dimostrare la riduzione dei consumi energetici. In sostanza, il miglioramento tecnologico da uno stadio inferiore a uno superiore è considerato una prova adeguata per il calcolo semplificato del risparmio energetico.

Sostituzione di macchinari e beni

La FAQ 4.24 fornisce una spiegazione dettagliata su come applicare la procedura semplificata nel caso di sostituzione di macchinari completamente ammortizzati da almeno 24 mesi al momento della presentazione della comunicazione per accedere al beneficio, illustrando tre esempi pratici.

In generale, la FAQ chiarisce che nella procedura semplificata i consumi del macchinario precedente (ex ante) possono essere stimati partendo dai consumi del nuovo macchinario (ex post), aggiungendo un 5% in più.

Inoltre, si sottolinea che non sono richiesti calcoli complessi o misurazioni dirette per il vecchio macchinario, e non ci sono restrizioni tecnologiche specifiche tra il vecchio e il nuovo, fatta salva quanto spiegato nella FAQ 4.19. Infine, si ribadisce l’obbligo di redigere le certificazioni e calcolare il risparmio totale in termini di tonnellate equivalenti di petrolio.

Sono riportati poi tre esempi relativi a differenti situazioni.

Beni sostituiti acquisiti in leasing

Riguardo agli investimenti sostitutivi (comma 9-bis, articolo 38, Dl 19/2024), la FAQ 4.25 fornisce un chiarimento importante.

Il ministero afferma che, per determinare se i beni sostituiti siano stati completamente ammortizzati da almeno 24 mesi quando acquisiti tramite leasing, bisogna considerare il periodo di ammortamento fiscale come se l’impresa avesse acquistato il bene direttamente.

In pratica, ciò implica l’applicazione dei coefficienti di ammortamento previsti dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, trattando il bene come se fosse stato di proprietà dell’azienda fin dall’inizio.

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Autoproduzione di energia, rinnovabili e fotovoltaico

Nuova anche la FAQ 6.11 (10 aprile 2025): chiarisce che gli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, realizzati nell’ambito del Piano Transizione 5.0 e situati nella stessa zona di mercato della struttura produttiva beneficiaria, possono cumulare i benefici previsti dal Decreto CACER e dal TIAD. Tuttavia, è necessario rispettare specifici requisiti relativi alla localizzazione, titolarità, connessione alla rete e limiti di potenza per il Decreto CACER.

La risposta affermativa alla domanda riguarda gli impianti realizzati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto 24 luglio 2024, che possono beneficiare delle agevolazioni del Decreto CACER e del TIAD, sia che siano localizzati nella stessa area della struttura produttiva, sia nei casi di autoconsumo a distanza. Quest’ultimo può avvenire tramite impianti con collegamento diretto fino a 10 chilometri o che utilizzano la rete di distribuzione.

Inoltre, per accedere ai benefici del Piano Transizione 5.0, sono richiesti due requisiti aggiuntivi:

  • il produttore dell’energia deve coincidere con il cliente finale (stesso codice fiscale), salvo per i progetti realizzati da ESCo;
  • ogni impianto di autoproduzione a distanza deve essere collegato univocamente a una struttura produttiva per cui sono avviati progetti di innovazione.

Se gli impianti utilizzano la rete di distribuzione e sono localizzati nella stessa zona di mercato della struttura, possono ottenere i benefici, rispettando i limiti di potenza (1 MW per il Decreto CACER) e senza limiti per il TIAD.

La FAQ 6.1, aggiornata il 10 aprile 2025, chiarisce gli incentivi per gli impianti fotovoltaici nell’ambito degli investimenti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili. Nella versione del 24 febbraio 2025, l’incentivo era limitato agli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro previsto dall’articolo 12 del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181, e altri decreti successivi, con specifici requisiti territoriali e tecnici. In attesa della formazione del registro, erano agevolabili anche gli impianti con moduli che rispettassero tali requisiti tramite autodichiarazione del produttore, con una maggiorazione per i pannelli ad alta efficienza.

Nella versione aggiornata del 10 aprile, si aggiunge un ulteriore riferimento normativo, specificando che l’incentivo riguarda ancora gli impianti con moduli iscritti al registro, includendo anche l’articolo 1, comma 6 del Decreto-Legge 113/2024. Viene confermato l’uso dell’autodichiarazione del produttore fino alla formazione del registro e la maggiorazione per i pannelli ad alta efficienza. Inoltre, si precisa che le imprese che abbiano già investito in impianti con autodichiarazione dovranno verificare successivamente l’iscrizione al registro.

La FAQ 6.4, aggiornata il 10 aprile 2025, affronta la determinazione del fabbisogno energetico di una struttura produttiva, includendo ora anche i casi in cui siano in fase di realizzazione impianti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo.

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La risposta chiarisce che, se sono già presenti impianti di autoproduzione e sistemi di accumulo, l’impresa beneficiaria deve segnalarlo sulla Piattaforma informatica, indicando la data di installazione dell’ultimo impianto. Inoltre, nel calcolo del fabbisogno energetico, va considerato il saldo netto dell’energia autoprodotta, che comprende sia l’energia totale prodotta che quella non utilizzata.

Cumulabilità

La FAQ 8.6, riguardante la possibilità di cumulo tra il piano Transizione 5.0 e altre misure incentivanti, è stata modificata per chiarire che “la base di calcolo del credito d’imposta deve essere determinata al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili”.

Per il resto, si conferma che il credito d’imposta può essere cumulato con altre agevolazioni finanziate sia da risorse nazionali che europee, relative agli stessi costi, a condizione che il sostegno non copra le stesse voci di costo dei singoli investimenti nel progetto di innovazione. Inoltre, rimangono in vigore i divieti di cumulo previsti dalle altre agevolazioni che l’impresa desidera utilizzare.



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