L’obbligo previsto dalla Legge di Bilancio 2024 per le imprese riguardo alle assicurazioni catastrofali prevede un termine ultimo per l’adeguamento che era stato fissato inizialmente al 31 dicembre 2024, ma con il decreto Milleporoghe è stato posticipato al 31 marzo 2025.
L’obbligo, che riguarda tutte le imprese, anche le Pmi, (con l’esclusione di quelle agricole) che hanno sede legale in Italia e prevede la copertura assicurativa per i beni immobili, i macchinari e gli impianti contro il rischio di catastrofi naturali come alluvioni, terremoti, frane e inondazioni che possano verificarsi nel territorio nazionale. È stata, però, prevista un’ulteriore proroga per le Pmi mentre resta inteso che non sono tenute ad adeguarsi all’obbligo le imprese che hanno immobili su cui è iscritto un abuso edilizio: in questo caso, infatti, il danno non sarebbe comunque coperto dall’assicurazione.
Il nuovo calendario per la stipula di polizze catastrofali
Il Dl 39 del 2025, pubblicato in GU 75 del 31 marzo 2025 prevede un differimento dei termini di stipula dei contratti assicurativi per la copertura dei danni da catastrofe per le piccole e media imprese.
Il termine del 31 marzo per l’adeguamento, quindi, è rimasto solo per le grandi imprese, mentre per le imprese della pesca e dell’acquacoltura resta fissato al 31 dicembre 2025.
Il decreto che prevede la proroga arriva solo a fine marzo e sposta il termine ultimo per l’adeguamento al:
- 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
- 1° gennaio 2026 per le imprese di piccole dimensioni e per le micro imprese.
Che sanzioni ci sono per chi non si adegua?
In caso di inadempienza entro i termini previsti (31 marzo 2025 per le grandi imprese, 1° ottobre 2025 per le medie imprese e 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese), non sono previste sanzioni dirette per le imprese. La posta in gioco è più alta: in caso di indennizzi statali, anche in caso di eventi calamitosi, l’impresa correrebbe il rischio di non ricevere risorse pubbliche.
La norma contenuta nella Legge di Bilancio 2024, infatti, parla chiaro: la presenza di una polizza assicurativa contro gli eventi calamitosi diventa una discriminante per l’assegnazione di contributi e sovvenzioni da parte dello Stato anche in riferimento a eventi calamitosi. L’impresa non avrebbe più diritto, quindi, a ricevere nessun indennizzo dallo Stato.
La Legge di Bilancio 2024 stabilisce che
“dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione […] si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Non viene chiarito, però, quali sono le agevolazioni a cui si nega l’accesso agli inadempienti. Con le FAQ pubblicate dal Mimit, però, viene spiegato che l’attuazione della disposizione in questione spetta all’amministrazione che è titolare delle misure di sostegno che deve definire e comunicare
“le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.
Sarà lo stesso Ministero o la PA di interesse a dover provvedere ad emanare un provvedimento attuativo che illustri le regole di esclusione per chi non ha stipulato la polizza catastrofale. Per quel che riguarda il Ministero l’orientamento è quello di precludere l’accesso agli incentivi di propria competenza in caso di inadempimento.
Gli altri rischi
Anche se l’impresa risparmierebbe non sottoscrivendo una polizza catastrofale, rischierebbe mancati guadagni: anche le banche potrebbero ritenere troppo rischioso concedere credito a un’impresa senza assicurazione. Questa sarebbe una conseguenza immediata sull’andamento dell’azienda che non avrebbe più diritto neanche a operare con il credito delle banche.
Come funziona la polizza catastrofale? Il decreto, che entrerà in vigore il 14 marzo 2025, prevede precisi limiti di indennizzo per le imprese:
- fino a 1 milione di euro può essere coperto l’intero importo;
- da 1 a 30 milioni di euro la copertura non può essere inferiore al 70% del valore assicurato;
- sopra i 30 milioni l’indennizzo è rimesso all’accordo tra le parti.
I beni da assicurare obbligatoriamente per tutte le imprese sono:
- terreni;
- fabbricati;
- impianti;
- macchinari;
- attrezzature industriali;
- attrezzature commerciali.
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