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ZES Unica: indicazione nel Modello Redditi SC 2025 e nel prospetto Aiuti di Stato


Il Bonus ZES Unica consiste in un credito d’imposta concesso sugli investimenti in beni strumentali (art. 16 DL 124/2023) destinati a strutture produttive localizzate nelle regioni del Mezzogiorno, nell’ambito di un progetto di investimento iniziale così come definitivo dall’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

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A differenza degli aiuti rientranti nel piano Transizione 4.0, non costituisce una misura generale. Si tratta, infatti, di un’agevolazione, che, visti i caratteri di selettività che la contraddistinguono, è qualificabile a tutti gli effetti come un Aiuto di Stato. Questo comporta, tra le varie cose, la necessità di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” all’interno del quadro RS al fine di consentirne l’iscrizione da parte delle autorità fiscali nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

La disciplina degli aiuti di Stato

Come noto, nell’ambito dei trattati europei, è previsto un generale divieto all’adozione di aiuti di Stato da parte degli Stati membri, laddove, mediante l’erogazione di risorse statali atte a favorire un gruppo ristretto o selezionato di imprese, si falsi o si minacci di falsare la concorrenza all’interno del mercato unionale (art. 107 par. 1 TFUE). Esistono, tuttavia, varie fattispecie derogatorie, tra le quali rientrano gli aiuti a finalità regionale, che mirano proprio a consentire lo sviluppo delle regioni europee più svantaggiate o depresse.

La disciplina domestica del Bonus ZES Unica richiama espressamente tale tipologia di aiuti disciplinati dal Regolamento (UE) 651/2014, per la cui applicazione è opportuno fare riferimento agli Orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale che stabiliscono appunto le condizioni alle quali tali aiuti risultano compatibili con il mercato unionale.

La disciplina del Bonus ZES Unica si riflette nel Modello Redditi

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Saldo e stralcio

 

L’iter da seguire per ottenere il credito d’imposta influisce, come si vedrà, sui criteri da seguire per determinare quando e in che misura riportare il beneficio nel modello dichiarativo.

Le tappe da seguire per comunicare gli investimenti 2024 agevolabili erano, in estrema sintesi, le seguenti:

  • Comunicazione iniziale contenente i dati degli investimenti agevolabili effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e quelli attesi sino al 15 novembre 2024 e del relativo credito (tra il 12 giugno e il 12 luglio 2024);
  • Comunicazione integrativa entro il 2 dicembre 2024 in cui attestare l’effettivo completamento, entro il termine del 15 novembre 2024, degli investimenti comunicati inizialmente (o di nuovi ulteriori investimenti conclusi in ogni caso entro il medesimo termine).

Con Provv. AE12 dicembre 2024 n. 446421 (“Provvedimento”), è stata poi resa nota la percentuale da applicare agli investimenti comunicati per ottenere l’importo massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario: per gli investimenti 2024 è risultata pari al 100%.

Il credito era ed è tuttavia utilizzabile non prima dell’emissione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposita ricevuta in cui comunica ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

Il Bonus nel Modello Redditi SC 2025

Trattandosi di un credito d’imposta connesso ad agevolazioni fiscali, va prima di tutto compilato il quadro RU.

Nel Modello Redditi SC 2025 andrà riportato il credito d’imposta riconosciuto nel corso del periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, ovvero quindi i crediti d’imposta riconosciuti entro il 31 dicembre 2024 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

In particolare, va compilata la Sezione I del quadro RU, riportando:

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  • al rigo RU1, il codice T1, relativo al bonus in questione (è presente una lista di codici credito a pagina 272 delle istruzioni ministeriali); 
  • al rigo RU5, col. 3, il totale del credito maturato a fronte degli investimenti agevolabili effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 e il cui credito è stato riconosciuto nel corso del periodo d’imposta;
  • al rigo RU6, l’ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/97 nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione (ovverosia il 2024);
  • al rigo RU12, col. 2, credito d’imposta residuo al netto di eventuali compensazioni da riportare nella successiva dichiarazione.

In coerenza alla preminenza del riconoscimento del credito come criterio temporale per il riporto del bonus nel quadro RU, le istruzioni ministeriali chiariscono come i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, in corso al 22 luglio 2024 e chiuso prima del 12 dicembre 2024, non devono indicare il credito d’imposta nel Modello Redditi SC 2024. Qualora tali soggetti abbiano indicato il credito nel Modello Redditi SC 2024, il residuo non va riportato nel rigo RU2 (“Credito d’imposta residuo della precedente dichiarazione”) del Modello Redditi SC 2025 e il nuovo ammontare del credito, determinato sulla base della percentuale resa nota con il Provvedimento va riportato per intero nel rigo RU5, colonna 3.

Essendo, come detto, il Bonus ZES Unica un Aiuto di Stato (ancorché compatibile col mercato interno europeo dell’UE ai sensi dell’art. 107 c. 3 TFUE) si dovrà compilare anche il prospetto “Aiuti di Stato” contenuto nel quadro RS della dichiarazione.

In particolare, al rigo RS401, col. 1, va inserito il codice aiuto 86 “Credito d’imposta ZES Unica” e, trattandosi quindi di un aiuto già incluso nella lista dei codici aiuto esistente, non è richiesta la compilazione delle colonne dalla 3 alla 11, necessaria solo nel caso di aiuto non codificato (da indicare con codice residuale 999).

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