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Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica – 2025 – Che cos’è


L’art. 1, commi 485-491 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge), ha esteso il contributo sotto forma di credito d’imposta istituito dall’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124 a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”), che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Cessione crediti fiscali

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Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. “Regolamento GBER”), ed è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE.

Il credito è commisurato all’ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

In base all’art. 7, comma 14, del decreto attuativo (decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella sezione A del registro dei revisori dei conti di cui all’art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.

Come e quando

Ai fini della fruizione del credito d’imposta gli operatori economici interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione (“comunicazione”) dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025.

Si considera tempestiva anche la “comunicazione” trasmessa dal 26 maggio 2025 al 30 maggio 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 4 giugno 2025. Attenzione: In caso di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito l’invio della comunicazione oltre la data del 30 maggio 2025.

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la “comunicazione”, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella “comunicazione”. L’ammontare degli investimenti indicato sul modello di comunicazione integrativa non dovrà essere superiore all’ammontare degli investimenti riportati nella “comunicazione originaria.”

Si considera tempestiva anche la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2025. Attenzione: In caso di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito l’invio della comunicazione integrativa oltre la data del 2 dicembre 2025.

Sul modello integrativo, tra l’altro, dovranno essere indicati gli estremi della certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Per l’invio della “comunicazione” e della comunicazione integrativa devono essere utilizzati gli appositi modelli approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2025.

Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

La trasmissione telematica della “comunicazione” utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA2025”.

La trasmissione telematica della comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA INTEGRATIVA2025”.

Chi non può fruirne

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

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L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2, punto 18, del Regolamento GBER nonché ai soggetti che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.

Come fruire del credito

Il credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Va indicato il codice tributo “7034”.

Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell’art.1, comma 488, della legge, è utilizzabile:

  1. per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’art.1, comma 488, della legge e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta;
  2. per la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data del provvedimento di cui al punto 1., la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.

Fonte e per ulteriori approfondimenti e modulistica: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/credito-d-imposta-per-investimenti-nella-zes-unica-2025/come-fruire-del-credito



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