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In Gazzetta il decreto-legge sull’acconto IRPEF 2025 – Finanza & Fisco


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Il Decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025» (di seguito riportato), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2025 ed è entrato in vigore il giorno successivo, il 24 aprile 2025  La misura “urgente” introduce importanti novità in materia di acconti IRPEF, prevedendo che i lavoratori dipendenti e i pensionati privi di redditi aggiuntivi non siano tenuti al versamento di alcun acconto IRPEF per l’anno 2025.

Nel dettaglio, il  decreto-legge modifica la disciplina applicabile per la determinazione degli acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025, riducendo al periodo d’imposta 2024 l’ambito temporale di applicazione dell’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 216/2023. Di conseguenza, l’acconto per l’anno 2025 potrà essere determinato applicando il metodo storico sul saldo 2024, che già riflette la riduzione delle aliquote IRPEF e l’incremento della detrazione per lavoro dipendente. In questo modo, i contribuenti possono beneficiare delle suddette modifiche già in sede di acconto.

 

 

Decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2025). In vigore dal 24 aprile 2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi e, in particolare, l’articolo 1 recante revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025 – 2027 e in particolare l’articolo 1, comma 2, che ha modificato gli articoli 11, comma 1, e 13, comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, riguardanti, rispettivamente, la determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e la detrazione per i redditi di lavoro dipendente;

Ritenuta la necessità e l’urgenza di dettare disposizioni in tema determinazione degli acconti sul reddito delle persone fisiche dovuti per l’anno 2025;

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Finanziamenti e contributi

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1
Modifica della disciplina sugli acconti dovuti per l’anno 2025

  1. All’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le parole: «i periodi d’imposta 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo d’imposta 2024».
  2. Il fondo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è  incrementato di 245,5 milioni di euro per l’anno 2026.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 245,5 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 245,5 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 245,5 milioni per l’anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2
Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2025

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MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

      Giorgetti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio



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