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quando un’esenzione fiscale non è aiuto di Stato



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Esenzione da imposta: non è aiuto di Stato se non conferisce vantaggi selettivi

La Corte di giustizia interpreta l’articolo 107 TFUE in tema di misure fiscali nazionali  

Con sentenza del 29 aprile 2025, pronunciata nella causa C‑453/23, la Corte di giustizia dell’Unione europea – Grande Sezione ha fornito chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in relazione alla nozione di aiuto di Stato applicabile a misure fiscali generali di esenzione.

La Corte ha stabilito che un’esenzione dall’imposta sui beni immobili, prevista da una normativa nazionale di carattere generale e astratto, non configura aiuto di Stato, qualora non attribuisca vantaggi selettivi a specifiche categorie di imprese.

Contesto del rinvio pregiudiziale  

Il caso origina dalla richiesta presentata da una società polacca, proprietaria di un raccordo ferroviario privato, volta a ottenere il riconoscimento dell’esenzione dall’imposta sugli immobili, prevista dalla normativa nazionale per le infrastrutture ferroviarie messe a disposizione dei vettori. Sebbene l’impresa avesse formalmente rispettato le condizioni previste dall’articolo 7 della legge polacca sulle imposte locali, l’amministrazione ha negato l’esenzione, ritenendola un aiuto di Stato non notificato alla Commissione europea, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

A seguito del contenzioso, il giudice nazionale ha adito la Corte di giustizia per chiarire se tale esenzione potesse costituire un aiuto di Stato ai sensi del diritto dell’Unione.

Analisi della Corte sui presupposti dell’aiuto di Stato  

Nel valutare la misura fiscale in questione, la Corte ha seguito il quadro giurisprudenziale consolidato relativo alla qualificazione degli aiuti di Stato. La sua analisi si è articolata su tre profili principali: selettività, neutralità del quadro di riferimento e finalità della misura.

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Assenza di selettività  

La Corte ha escluso che l’esenzione in esame presenti un carattere selettivo. Essa risulta applicabile a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, titolare di infrastrutture ferroviarie messe a disposizione dei vettori, senza distinzione in base al settore economico, alla forma giuridica o ad altri fattori strutturali. La misura, pertanto, non privilegia un gruppo circoscritto di operatori, e si inserisce nel regime fiscale generale adottato dallo Stato membro.

Neutralità del regime fiscale  

L’analisi ha confermato che il sistema fiscale di riferimento non presenta parametri discriminatori o differenziali che possano comportare un trattamento di favore, diretto o indiretto, verso determinate categorie di contribuenti. In assenza di elementi che dimostrino una configurazione normativa artificiosamente selettiva, la misura fiscale non può essere considerata un aiuto di Stato.

Finalità fiscale e ambientale  

La Corte ha infine riconosciuto che la misura fiscale persegua una duplice finalità di interesse generale:

  • fiscale, in quanto parte integrante della disciplina dell’imposta sugli immobili;
  • ambientale, nella misura in cui mira a incentivare il ripristino e l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie, favorendo un trasporto più sostenibile rispetto a quello stradale.

Chiarimenti sulla nozione di selettività  

Tra le precisazioni più rilevanti, la Corte ha ribadito che la selettività di una misura fiscale non può essere desunta dal fatto che solo alcune imprese ne soddisfino i requisiti. Occorre invece verificare se le condizioni previste:

  • producano una differenziazione non giustificata tra soggetti che si trovano in situazioni comparabili;
  • oppure siano tarate su caratteristiche specifiche (es. settore, dimensione, assetto giuridico) che di fatto restringano la platea dei beneficiari a un gruppo omogeneo e privilegiato.

Solo in presenza di questi elementi la misura può essere considerata selettiva e, quindi, soggetta alla disciplina sugli aiuti di Stato.

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Ruolo del giudice nazionale  

Pur avendo tracciato una linea interpretativa chiara, la Corte ha evidenziato che spetta al giudice del rinvio effettuare una valutazione concreta della misura. In particolare, dovrà verificare se, nel contesto applicativo effettivo, l’esenzione possa produrre effetti distorsivi sulla concorrenza, soprattutto in settori liberalizzati come il trasporto ferroviario.

Il giudice nazionale è quindi tenuto a valutare l’idoneità astratta della misura a incidere sulle dinamiche concorrenziali, tenendo conto delle caratteristiche economiche e regolatorie del mercato interessato.

Conclusioni  

La Corte di giustizia dell’Unione europea, in definitiva, ha affermato che una misura fiscale nazionale di esenzione non può essere qualificata come aiuto di Stato in assenza di un vantaggio selettivo e di una discriminazione normativa manifesta.

Questa pronuncia si colloca nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata che salvaguarda l’autonomia fiscale degli Stati membri, purché esercitata nel rispetto delle regole in materia di concorrenza e del principio di neutralità del trattamento fiscale tra operatori economici comparabili.



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