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Un pieno di riduzioni INPS per i nuovi artigiani e commercianti in regime forfettario


Artigiani e commercianti titolari di partita IVA in regime forfettario potranno fruire delle nuove agevolazioni contributive INPS, senza perdere il diritto di fruire di quelle preesistenti

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Dopo mesi di attesa, l’INPS ha diramato le necessarie indicazioni affinché la riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti che si sono iscritti per la prima volta alle gestioni artigiani o commercianti nel 2025 possa essere effettivamente richiesta.

La circolare INPS 83, pubblicata il 24 aprile, risulta essere di particolare interesse per i contribuenti in regime forfettario neoiscritti nel 2025, fornendo un quadro completo delle agevolazioni loro spettanti e del rapporto intercorrente tra esse.

La riduzione contributiva concessa ai forfettari: sconto del 50% sui contributi INPS dovuti nei primi tre anni di attività

In premessa occorre ricordare che i contribuenti titolari di partita IVA in regime forfettario, tenuti all’iscrizione alle gestioni INPS artigiani e commercianti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 comma 77 della legge 190/2024 possono richiedere di versare i contributi fissi e proporzionali ridotti del 35%.

Ai fini dell’agevolazione i contribuenti interessati sono tenuti a presentare un’apposita istanza telematica, entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si intende usufruire della riduzione.

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Ottenuta la riduzione, non occorre rinnovare la domanda di anno in anno; infatti, il beneficio resta valido fintanto che l’artigiano o il commerciante restano in regime forfettario, o fino a che il lavoratore non intenda rinunciare al beneficio, scelta che potrebbe essere effettuata ai fini pensionistici.

Infatti, la contribuzione matura nella misura di 12 mesi solo se i versamenti effettuati sono pari a quelli dovuti sul reddito minimale da parte di un contribuente che versa in misura piena, quindi, se il contribuente non dichiara redditi di ammontare superiore al reddito minimale, saranno accreditati solo 8 mesi (12 mesi x 65%).

È fondamentale ricordare che, se la riduzione contributiva viene meno, il beneficiario è tenuto a inviare comunicazione di revoca, sempre entro il 28 febbraio dell’anno a partire dal quale la riduzione non è più spettante o comunque non si intende goderne e che se, per qualsiasi ragione, il contribuente potesse o volesse goderne nuovamente in futuro, la stessa non sarà più concessa.

Prevede infatti il comma 82 del già citato art. 1 legge 190/2014:

Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato

La nuova riduzione al 50% per 36 mesi per i soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025

Come abbiamo già avuto modo di approfondire in precedenza, in attesa dell’adozione della Circolare INPS, i contribuenti, anche in regime forfettario, che si iscrivono per la prima volta nel 2025 alle gestioni INPS artigiani o commercianti possono richiedere

la riduzione dei contributi al 50%, per una durata di 36 mesi consecutivi dalla data di decorrenza dell’obbligo contributivo

La norma che ha istituito l’agevolazione è l’articolo 1 comma 186 della legge di bilancio 2025 (legge 207 del 30 dicembre 2024) che, tra le varie condizioni poste, prevede il fatto che tale agevolazione non possa essere goduta contemporaneamente ad altre riduzioni.

Quindi, un artigiano o commerciante che si iscrive per la prima volta nel 2025, e che adotta il regime forfettario, non può versare i contributi ridotti del 50% + 35%: è possibile far valere solo o l’una o l’altra riduzione.

Visto che la norma impone di non godere contemporaneamente di più riduzioni, già risultava ipotizzabile che il forfettario neoiscritto nel 2025 avrebbe potuto godere della riduzione del 50% per i primi tre anni, senza che ciò impedisse, terminato il triennio, di richiedere la riduzione del 35%.

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Tale ipotesi ha trovato espressa conferma nella Circolare INPS qui in commento.

Riduzione del 50% e domanda di riduzione del 35% già trasmessa

Come abbiamo visto, la riduzione del 35% per i forfettari può essere richiesta una sola volta; in condizioni normali, quindi, se interviene una revoca il lavoratore non potrà mai più richiedere tale agevolazione.

Come fare, quindi, se il forfettario nuovo iscritto 2025 ha già presentato domanda entro il 28 febbraio 2025 per la riduzione del 35%?

In condizioni ordinarie, infatti, tale domanda avrebbe reso impossibile richiedere ora la riduzione al 50%. Si poteva ipotizzare anche la possibilità di presentare domanda per la riduzione al 50%, revocando la precedente istanza, ma ciò avrebbe comportato la perdita definitiva della riduzione concessa ai titolari di partita IVA in regime forfettario.

Ebbene, con estremo favore occorre evidenziare che la Circolare INPS 83/2025 risolve ogni problema sul punto, prevedendo che:

Qualora il contribuente abbia richiesto l’applicazione del regime forfettario previdenziale di cui all’articolo 1, commi da 77 a 84, della legge n. 190/2014 prima della pubblicazione della presente circolare è possibile, per lo stesso, presentare la domanda di riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 186, della legge di Bilancio 2025.

La presentazione di tale domanda determinerà la disapplicazione del regime previdenziale forfettario dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale e l’applicazione della riduzione contributiva in trattazione.

In via eccezionale e per il solo anno 2025, tale opzione non determinerà, pertanto, l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato ai sensi dell’articolo 1, comma 82, della legge n. 190/2014 al termine della fruizione della riduzione contributiva per i nuovi iscritti nell’anno 2025.”

In sintesi:

il forfettario neoiscritto Art Comm nel 2025, anche se ha già presentato domanda di riduzione del 35%, può ugualmente presentare istanza di riduzione al 50%.

Così facendo, la domanda presentata in qualità di forfettario si intenderà revocata ma, in deroga alle regole ordinarie, ciò non farà venire meno la possibilità di richiedere nuovamente la riduzione del 35% al termine dell’agevolazione prevista per i neoiscritti

Riduzione contributi INPS artigiani e commercianti: istruzioni e come fare domanda
Circolare INPS numero 83/2025

Nelle ultime settimane il regime forfettario è stato oggetto di forte dibattito, sia per le novità fiscali e previdenziali intervenute nel 2025, sia per i numerosi controlli fiscali in corso, alcuni dei quali stanno evidenziando alcuni errori comuni (e diverse “leggerezze”) nella gestione contabile e fiscale di questo regime agevolato.

Per rimanere aggiornati in modo puntuale e completo Vi invitiamo quindi ad acquistare la nostra guida e a seguire il webinar formativo in diretta che si terrà il prossimo 7 maggio alle 15.00 (video corso che potrà essere seguito in differita per chi acquisterà il corso):


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