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Autonomi, Contributi ridotti per i primi tre anni


I chiarimenti riguardano gli autonomi che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali di artigiani o commercianti nell’anno 2025. La riduzione vale il 50% della contribuzione IVS per i primi 36 mesi.  

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Via libera dell’Inps alla riduzione dei contributi prevista dalla legge di bilancio 2025 per chi si iscrive per la prima volta alle gestioni previdenziali di artigiani e commercianti nell’anno 2025. Lo sconto vale il 50% della contribuzione IVS per i primi tre anni dall’iscrizione e non può essere cumulato con altri sconti (es. quello del 35% per i forfetari o dello stesso 50% per i soggetti ultra 65enni già pensionati). Lo rende noto l’Inps, tra l’altro, nella Circolare n. 83/2025 in cui spiega che lo sconto è facoltativo (serve domanda dell’interessato) e vale anche per i contribuenti che versano sul minimale. In tal caso, tuttavia, si verifica anche il dimezzamento dell’anzianità utile a pensione (da un anno a sei mesi).

Lo sconto

E’ stato introdotto dall’articolo 1, co. 186 della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) e concerne i soggetti che si iscrivono nell’anno 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell’INPS relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell’INPS relativa agli esercenti attività commerciali. Consiste nella possibilità di chiedere una riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del cinquanta per cento per i primi tre anni dall’iscrizione.

I beneficiari

La riduzione, spiega l’Inps, spetta ai:

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  • titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario;
  • soci di società, sia di persone che di capitali (S.r.l.);
  • coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari come sopra individuati.

Per il conseguimento occorre:

  • avere avviato tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2025 un’attività lavorativa individuale o societaria (per i soci di società rileva la data di primo ingresso nella società che dà titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale);
  • essersi iscritti per la prima volta tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2025 ad una delle gestioni degli artigiani o commercianti.

Le due condizioni, stressa l’Inps, devono sussistere congiuntamente. Sono, quindi, esclusi i lavoratori che, pur avendo avviato una nuova attività individuale o societaria nel 2025, siano già stati iscritti in passato ad una delle predette gestioni artigiani o commercianti a qualsiasi titolo. E’ irrilevante, a tal fine, l’essere transitati dal ruolo di collaboratore a quello di titolare o viceversa né, tantomeno, la mutata carica giuridica nell’ambito della compagine societaria. E la circostanza che l’iscrizione si realizzi una gestione diversa da quella passata (es. si è stati iscritti alla gestione artigiani e ora si chiede l’iscrizione alla gestione commercianti).  

Se la data di avvio dell’attività e quella di iscrizione alla gestione non coincidono l’agevolazione spetta a condizione che entrambe le date ricadano nell’arco temporale tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

L’agevolazione viene, inoltre, riconosciuta a favore di coadiutori e coadiuvanti familiari che inizino a prestare attività lavorativa nel corso del 2025 in aziende già attive.

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Serve la domanda

L’agevolazione non scatta d’ufficio, occorre la presentazione di una apposita domanda da parte del titolare del nucleo aziendale accedendo al Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) il cui rilascio sarà reso disponibile dall’Istituto nei prossimi tempi. Nella domanda l’interessato dovrà autocertificare il possesso dei predetti requisiti. Attraverso il medesimo portale, i richiedenti potranno verificare l’esito dell’istanza.

L’Inps spiega che i contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione contributiva e che intendono presentare la relativa istanza, possono già effettuare il versamento della contribuzione nella misura ridotta. Nel caso in cui i medesimi abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o a rimborso.

Misura

La riduzione è pari al 50% della quota di contribuzione IVS, cioè il 24% calcolato sul reddito annuo imponibile o sul minimale annuo (18.555€ per il 2025) a seconda dei casi. La riduzione non interessa il contributo di 7,44€ annui per il finanziamento della maternità e l’aliquota aggiuntiva (0,48%) dovuta dai commercianti per il finanziamento dell’indennizzo per la cd. «rottamazione delle licenze».

L’agevolazione dura tre anni decorrenti dalla data di iscrizione alla gestione e, quindi, dalla data di decorrenza dell’obbligo contributivo (che, come detto, potrebbe anche essere successiva all’avvio dell’attività purché entro il 31 dicembre 2025).

Attenzione: i mesi di iscrizione alla gestione previdenziale e la relativa copertura contributiva devono essere senza soluzione di continuità. Ciò significa che il beneficiario può cambiare impresa e/o attività svolta (es. da collaboratore a titolare o socio) ed anche gestione (da commercianti ad artigiani o viceversa) ma per mantenere il beneficio le operazioni non devono determinare alcuna interruzione della copertura contributiva mensile. Ad esempio, spiega l’Inps, è possibile cessare l’attività il 5 febbraio 2027 ed aprirne una nuova il 15 marzo 2027 senza perdere il diritto al beneficio. Che avverrebbe, invece, ove la nuova attività venisse avviata nell’aprile 2027 per la presenza di un mese di mancanza di copertura contributiva.       

Gli effetti

Chi aderisce risparmierà per tre anni il 50% dei contributi IVS ma dovrà accettare una riduzione della misura della pensione. Nel sistema contributivo, infatti, il montante che si accantona per la pensione è pari ai versamenti effettuati dai lavoratori autonomi. Attenzione: se il reddito imponibile è inferiore a 37.710€ (18.555€ x 2) la riduzione determinerà anche una contrazione dell’anzianità utile ai fini del diritto a pensione. E quindi potrebbe far sballare i calcoli per chi, ad esempio, ha nel radar l’idea di uscire con l’anticipata. 

Ad esempio un artigiano che versa sul minimale (18.555€) nel 2025 dovrebbe versare una contribuzione IVS pari a 4.453,2€. Aderendo alla riduzione dimezzerà il costo a 2.226,6€ ma si vedrà accreditati solo sei mesi ai fini dell’anzianità in luogo di dodici mesi.

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Ok alla rinuncia

L’Inps conferma, inoltre, che sarà rilasciato un modello anche per rinunciare all’agevolazione. In tal caso l’interessato perderà il diritto al beneficio a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Incompatibilità

La riduzione è incompatibile con le riduzioni già previste dalla legge per artigiani e commercianti. Si tratta in particolare della riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai soggetti ultra 65enni già pensionati o al regime forfetario previdenziale che, come noto, riconosce una riduzione del 35% per i contribuenti che hanno aderito al medesimo regime fiscale. L’incompatibilità, tuttavia, è riferita al lavoratore singolo e non all’intero nucleo aziendale potendo, quindi, coesistere ad esempio l’agevolazione del forfetario per il lavoratore titolare già attivo al 31 dicembre 2024 e quella del 50% per il nuovo collaboratore familiare che si iscrive nel 2025 alla gestione.

L’Inps spiega che possono presentare domanda per il regime contributivo agevolato anche i contribuenti che, prima del 24 aprile 2025, data di pubblicazione della Circolare, abbiano già richiesto l’adesione al regime forfetario previdenziale. In tal caso al termine della fruizione dell’agevolazione, in via eccezionale, gli interessati potranno fruire nuovamente del regime forfetario previdenziale.

Aiuti di Stato

La riduzione, infine, è concedibile solo se l’importo spettante non supera il limite massimo di 300.000€, previsto dalla normativa comunitaria in materia aiuti de minimis, nell’arco di tre anni solari dalla data di concessione dell’aiuto.

Documenti: Circolare Inps 83/2025



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