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NIS 2 e Regolamento 2024/2690: chi si deve adeguare e cosa cambia per le aziende


Dal 16 ottobre 2024 è in vigore anche in Italia il Decreto Legislativo n. 138, che recepisce la Direttiva (UE) 2022/2555, meglio nota come NIS 2. È una riforma importante: parliamo di una normativa che rafforza l’obbligo, per aziende pubbliche e private, di dotarsi di misure efficaci per la gestione della cybersicurezza.

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Rispetto alla prima direttiva NIS del 2016, qui si fa un salto di qualità. Non solo vengono ampliati i soggetti coinvolti, ma vengono anche introdotti obblighi più precisi e un sistema sanzionatorio più severo. Il Regolamento (UE) 2024/2690, pubblicato a luglio 2024, definisce nel dettaglio come si applicano gli obblighi: è il testo che ci dice quando un incidente è “significativo” e quali sono le buone pratiche tecniche da adottare.

Vediamo insieme, punto per punto, cosa comporta tutto questo per le imprese.

1) Chi rientra tra i soggetti obbligati

La NIS 2 distingue tra entità essenziali e entità importanti, e le aziende devono verificare attentamente in quale categoria rientrano, perché da lì derivano gli obblighi di adeguamento.

  • Le entità essenziali sono quelle che operano in settori ad alta criticità: energia, trasporti, sanità, finanza, approvvigionamento idrico, gestione delle acque reflue.
  • Le entità importanti sono invece realtà non direttamente legate alla sicurezza pubblica, ma comunque strategiche: data center, fornitori cloud, marketplace, motori di ricerca, piattaforme social, provider ICT.

A queste si aggiungono le pubbliche amministrazioni, che devono garantire la protezione dei dati e la continuità dei servizi digitali.

Attenzione: il Regolamento 2024/2690 elenca esplicitamente alcuni dei soggetti coinvolti, tra cui anche i fornitori di servizi DNS, i gestori di domini di primo livello, i prestatori di servizi fiduciari e le reti di distribuzione dei contenuti.

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2) Obblighi pratici: misure da adottare (davvero)

A questo punto molti colleghi chiedono: ok, ma cosa dobbiamo concretamente fare? La risposta è: dipende dalla dimensione e dal rischio, ma ci sono comunque alcune misure minime obbligatorie.

La direttiva e il regolamento parlano chiaro. Serve:

  • una valutazione del rischio periodica, per identificare minacce e vulnerabilità;
  • un piano di gestione degli incidenti, comprensivo di procedure per rispondere, mitigare e ripristinare l’operatività;
  • una politica di notifica, che impone di segnalare incidenti significativi entro 24 ore e poi trasmettere un report completo entro 72 ore;
  • misure tecniche (firewall, sistemi di rilevamento intrusioni, autenticazione a più fattori, ecc.);
  • formazione continua del personale, compreso il management.

Il Regolamento UE indica anche le fonti normative da seguire: tra queste, gli standard ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, ETSI EN 319401 e CEN/TS 18026:2024. Non è quindi lasciato nulla all’improvvisazione: chi vuole conformarsi sa dove guardare.

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3) Il ruolo del management (e le responsabilità)

Una delle novità più importanti sta nel fatto che non è più possibile “delegare tutto all’IT”. Il legislatore impone un coinvolgimento diretto degli organi direttivi. Chi siede nel consiglio di amministrazione o ricopre ruoli apicali ha obblighi precisi di supervisione e controllo.

Questo significa che il rischio informatico va integrato nella strategia aziendale. Non è solo una questione tecnica, ma un punto critico anche per governance e reputazione.

E le sanzioni? Sono pesanti: fino al 2% del fatturato annuo mondiale per le entità essenziali, fino all’1,4% per le entità importanti. Non parliamo solo di multe, ma anche di ordini di sospensione e obblighi correttivi imposti dalle autorità.

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4) Quando un incidente è “significativo”?

Qui entra in gioco il Regolamento di esecuzione 2024/2690. Un incidente è significativo quando:

  • compromette la continuità dei servizi essenziali,
  • ha impatto su un elevato numero di utenti,
  • provoca perdita di dati sensibili o violazioni della riservatezza.

La valutazione va fatta considerando le caratteristiche dell’azienda: una microimpresa può usare strumenti compensativi, come maggiore sorveglianza o processi semplificati, ma non può sottrarsi all’obbligo di adottare misure.

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5) Conclusione: compliance, ma anche opportunità

La vera sfida sarà integrare tutto questo nella vita quotidiana dell’impresa. Le misure di sicurezza devono diventare parte della cultura aziendale.

La NIS 2 non va vista solo come un vincolo normativo, ma come un’occasione per rendere la propria infrastruttura più solida, per proteggere clienti e processi e per aumentare l’affidabilità sul mercato.

Chi lavora nel settore legale o nella compliance aziendale oggi non può più permettersi di ignorare la sicurezza informatica. È un tema trasversale, che richiede visione, coordinamento e una nuova consapevolezza.

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