La L. 207/2024 ha introdotto due nuove agevolazioni contributive per i lavoratori subordinati, una per la quota IVS a loro carico e una per la contribuzione a carico del datore di lavoro.
Si tratta, nel primo caso, della decontribuzione parziale per le lavoratrici madri, dipendenti e autonome, prevista dal 2025 al verificarsi delle condizioni, ma non ancora operativa (art. 1 commi 219-220 della L. 207/2024). L’agevolazione si intreccia con quella totale delle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato per gli anni 2025 e 2026 (art. 1 comma 180 della L. 213/2023).
La seconda agevolazione è invece la decontribuzione per le imprese che occupano a tempo indeterminato lavoratori nel meridione, che possono accedere a un esonero dei contributi a loro carico (escluso INAIL) in misura variabile dal 25% al 15% in relazione all’anno di riferimento 2025-2029 (art. 1 commi 406 ss. della L. 207/2024). La decontribuzione è operativa e fruibile per le microimprese e piccole e medie imprese (c.d. decontribuzione sud PMI), mentre è al momento sospesa e subordinata all’autorizzazione della Commissione europea per i datori che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa (cfr. circ. INPS n. 32/2025). L’esonero spetta per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione.
La decontribuzione per le imprese del sud non si applica ai datori del settore agricolo, ai contratti di lavoro domestico e di apprendistato, nonché ai soggetti individuati dal comma 409 (come gli enti pubblici economici). Non rientrano tra i destinatari i lavoratori titolari di un rapporto di lavoro intermittente ex artt. 13 – 18 del DLgs. 81/2015, anche se a tempo indeterminato. Tale esclusione non è prevista dalla normativa (art. 1 commi 406 ss. della L. 207/2024), ma lo stabilisce l’INPS (circ. INPS n. 32/2025, § 4).
Anche per la decontribuzione delle lavoratrici madri la normativa non prevede l’esclusione dei rapporti di lavoro intermittenti ma l’INPS aveva negato l’applicabilità della decontribuzione totale ex L. 213/2023 a tale tipologia contrattuale (documento CNO Consulenti del Lavoro 1° marzo 2024). Invece, per la decontribuzione parziale ancora non operativa è opportuno attendere il decreto attuativo e le successive istruzioni INPS per avere la certezza che l’esonero si applichi o meno al lavoro intermittente.
Come ormai da prassi consolidata, l’INPS esclude dagli incentivi contributivi tale forma contrattuale (cfr. circ. INPS n. 17/2006), anche se la normativa non lo prevede espressamente (come accade, invece, per altre tipologie contrattuali come il lavoro domestico).
Alla base dell’orientamento dell’Istituto sta sia la particolarità di questa forma contrattuale sia la ratio delle norme che disciplinano l’agevolazione e consistente nella volontà di incentivare l’adozione di rapporti di lavoro stabili. L’INPS osserva infatti che il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisce una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua (la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge); (cfr. tra le varie, circ. INPS n. 40/2018).
Tuttavia, se tale orientamento appare coerente per gli incentivi all’assunzione di personale a tempo indeterminato, i quali si pongono l’obiettivo di incrementare l’occupazione stabile e all’interno del quale si potrebbe far rientrare anche la decontribuzione sud PMI (che ha l’obiettivo di mantenere i livelli di crescita occupazionale in determinate aree), il discorso potrebbe non essere valido per gli incentivi che:
– riguardano assunzioni con contratto a tempo determinato o stagionale, come l’incentivo ex art. 10 comma 2 del DL 48/2023 per l’assunzione di percettori dell’assegno di inclusione e SFL che non è applicabile al lavoro intermittente (circ. INPS n. 111/2023);
– si prefiggono lo scopo di sostenere il reddito del lavoratore, come per la decontribuzione per le lavoratrici madri (dove il rapporto di lavoro intermittente era stato escluso dall’esonero totale).
Sulla questione è intervenuto il Ministero del Lavoro, il quale – nell’ammettere tale tipologia alla decontribuzione totale – ha affermato che, per valutare l’accesso della lavoratrice intermittente a tempo indeterminato alla decontribuzione totale ex art. 1 commi 180-181 della L. 213/2023, occorre non solo fare riferimento al dato letterale della norma (che rinvia alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) ma anche tenere in considerazione le finalità economiche cui l’agevolazione tende (interpello Min. Lavoro n. 2/2025).
Se pertanto un incentivo riguarda assunzioni a tempo determinato o stagionale e/o ha finalità diverse da quelle di incrementare l’occupazione stabile, potrebbe essere opportuno rivedere tale orientamento, ammettendo – in questi casi – i rapporti di di lavoro intermittente.
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