Dal 23 aprile al 16 giugno 2025 sarà possibile presentare la domanda per richiedere l’Indennità di fermo pesca per l’anno 2024. Lo ha reso noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il comunicato stampa del 17 aprile 2024, in cui viene specificato che le istanze dovranno essere…
Di cosa si tratta
L’indennità di fermo pesca è un sostegno economico riconosciuto in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca ex legge n. 250/1958, prevista nelle ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa, obbligatoria e non obbligatoria.
A quanto ammonta
Come indicato nel Decreto interministeriale n. 1222 del 17 aprile 2025, in corso di registrazione, per il 2024 è prevista un’indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
Arresto temporaneo non obbligatorio
- limitazioni stabilite dall’Autorità marittima;
- periodi aggiuntivi stabiliti con appositi Provvedimenti;
- indisponibilità per malattia del comandante (regolarmente certificata);
- sospensioni disposte per singole specie dalle autorità nazionali o europee;
- allerte meteomarine diramate dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare.
Arresto temporaneo obbligatorio
L’arresto temporaneo obbligatorio è quello derivante dalla sospensione dell’attività lavorativa conseguente all’applicazione di provvedimenti emanati dall’amministrazione centrale e dalle amministrazioni competenti sul territorio relativi alla regolamentazione della pesca a strascico o alla disciplina della pesca di particolari specie ittiche (molluschi bivalvi, pesce spada, alalunga, ecc.).
Nuovo applicativo per le domande
Le suddette novità hanno comportato delle modifiche di carattere procedurale quale l’elaborazione automatica della Scheda 9 (ossia la scheda per la dichiarazione di avvenuto fermo) a partire dai dati inseriti in sede di compilazione dell’istanza e l’eliminazione del modulo FPO per la liquidazione delle spettanze, ora generato in automatico dall’applicativo con i dati inseriti dagli utenti.
È, inoltre, specificato che:
- il file Scheda 9 – annualità 2024, dopo essere stato generato, compilato da parte dell’azienda e, poi, vistato dall’Autorità marittima, deve essere allegato all’istanza digitale;
- il file IBAN – annualità 2024, dopo essere stato compilato e sottoscritto da ciascun imbarcato per il quale si richiede l’indennità di fermo pesca e rinominato con il nominativo del dipendente interessato, deve essere allegato all’istanza digitale, corredato dal documento di identità in corso di validità di ogni singolo lavoratore ed eventuale dichiarazione dell’istituto di credito relativo al codice IBAN.
In ultimo, il Ministero fa presente che sono considerate inammissibili:
- le istanze presentate dopo la data del 16 giugno 2025;
- le istanze che alla data del 16 giugno 2025 risultino prive della Scheda 9 esclusivamente creata dall’applicativo, compilata da parte dell’azienda e integrata e vistata dall’Autorità marittima;
- le istanze che alla data del 16 giugno 2025 risultino prive dei dati anagrafici e delle giornate di fermo dei lavoratori. Nel caso di istanze con più lavoratori saranno esclusi dal sostegno al reddito quelli per i quali non verranno forniti i dati anagrafici e/o quelli relativi alle coordinate IBAN del lavoratore. Eventuali variazioni relative ai codici IBAN già inseriti potranno essere fornite esclusivamente entro il 15 luglio 2025;
- le istanze presentate con modalità differenti dall’invio telematico attraverso l’applicativo “Fermo Pesca”.
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