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NOVITA’ E AGEVOLAZIONI (LAVORO) | Studio Mattonai


IN BREVE
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Al via le domande di contributo del Bando ISI 2024
INAIL, Comunicato 10 aprile 2025
L’INAIL ha comunicato che dal 14 aprile 2025 e fino alle ore 18:00 del 30 maggio 2025 sarà attiva la procedura informatica per la compilazione delle domande inerenti il bando ISI 2024 (dotazione finanziaria complessiva pari ad € 600.000.000).
Di seguito, la tipologia di contributo connesso:

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

Assi Contributo
Assi 1.1, 2, 3, 4 65% della spesa ammissibile
Asse 1.2 80% della spesa ammissibile
Asse 5 – 80% della spesa ammissibile, per i giovani agricoltori (sub Asse 5.2);
– 65% della spesa ammissibile, per la generalità delle aziende (sub Asse 5.1).
Per tutti gli assi, il contributo erogabile è compreso tra un minimo di 5.000 euro ed un massimo di 130.000 euro.
Non è previsto il limite minimo di finanziamento per le imprese che hanno meno di 50 dipendenti che presentino progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all’asse 1.2.

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In arrivo il sostegno di Fondimpresa alle politiche attive del lavoro
Fondimpresa, Avviso n. 2/2025
Fondimpresa ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’Avviso n. 2/2025 “Interventi relativi al sistema delle Politiche Attive del Lavoro a favore di disoccupati e/o inoccupati”, con cui finanzia la realizzazione di Piani formativi finalizzati all’acquisizione di abilità e competenze che favoriscano la crescita professionale e l’occupabilità dei lavoratori e, più nello specifico, finalizzati a incentivare la realizzazione di interventi volti alla qualificazione/riqualificazione di disoccupati e/o inoccupati da assumere nelle imprese aderenti.
La dotazione finanziaria stanziata è di € 20.000.000.
Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 9.00 del 21 maggio 2025 fino ad esaurimento risorse e comunque non oltre le ore 13.00 del 31 dicembre 2025.

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IMPOSIZIONE FISCALE
La nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 8 aprile 2025, n. 24
L’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione dell’8 aprile 2025, n. 24 – ha definito la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025.
Al riguardo, le procedure di acquisizione dei modelli anagrafici e dei modelli dichiarativi sono state adeguate alla nuova classificazione Istat.
La Tabella ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio, è operativa dal 1° aprile 2025. Gli operatori interessati sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate: deducibilità dei contributi per i lavoratori di prima occupazione
Agenzia delle Entrate 10 aprile 2025, n. 25
L’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 10 aprile 2025, n. 25 – ha fornito dei chiarimenti in merito all’ulteriore plafond di deducibilità (pari alla differenza tra l’importo dei contributi versati nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma pensionistica complementare e l’importo massimo annualmente deducibile di € 5.164,57), ex art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 252/2005.
Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

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  • i 5 anni di adesione alle forme di previdenza complementare, utili ai fini del calcolo dell’ulteriore plafond di deducibilità, vanno conteggiati considerando i periodi di iscrizione alla forma di previdenza complementare in costanza del rapporto di lavoro di “prima occupazione”. Va preso quindi in considerazione l’anno in cui il lavoratore ha iniziato la prima occupazione, non rilevando invece il fatto che l’iscrizione alla previdenza complementare sia precedente;
  • ai fini della determinazione dell’ulteriore plafond, non rileva il versamento dei contributi effettuato dai familiari e da questi dedotti dal proprio reddito complessivo negli anni precedenti (nel caso di specie dal 2009 al 2018), non sussistendo, in tale arco temporale, anche il presupposto della condizione di ”lavoratore di prima occupazione”.

Bonus Giovani e Donne: firmati i decreti attuativi
Comunicato Stampa 14 aprile 2025; DM Bonus Donne; DM Bonus under 35
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 14 aprile 2025 – ha reso nota l’avvenuta firma due decreti di attuazione dei bonus per giovani (art. 22) e donne (art. 23) previsti dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/2024).
I provvedimenti definiscono i criteri e le modalità operative dell’esonero contributivo totale per l’assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro stabile, di lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e di donne prive di impiego regolarmente retribuito.
Entrambe le misure, finanziate dal Programma giovani, donne, lavoro 2021-2027 prevedono un doppio binario di attuazione poiché sottoposte in parte alla necessaria autorizzazione Ue.
Grazie a un’intensa attività di confronto con la Commissione Europea infatti è stato possibile svincolare la richiesta di bonus valida per tutto il territorio nazionale da quella “speciale” per le aree ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), dando ai datori di lavoro privati che abbiano assunto dal primo settembre 2024, la possibilità di accedere al beneficio di massimo 500 euro mensili per 2 anni per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35 (bonus giovani) o di donne disoccupate da oltre 24 mesi, ovunque residenti.
Per i contratti nella Zona Economica Speciale, che si avvalgono di condizioni di favore, l’esonero maggiorato segue invece la disciplina europea che prevede la possibilità di effettuare domanda dopo l’Autorizzazione della Commissione (31 gennaio 2025) e ne definisce rigidamente l’iter.

INCENTIVI ALLE AZIENDE
In scadenza le domande per l’esonero contributivo sulla parità di genere
Legge 5 novembre 2021, n. 162
A mente dell’art. 5, legge n. 162/2021, i datori di lavoro privati che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro e non oltre il 31 dicembre 2024 possono inoltrare l’istanza per accedere all’esonero contributivo entro e non oltre il 30 aprile 2025.
L’incentivo in specie consiste nell’esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite di € 50.000 annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”.

Vedi l’Approfondimento

Firmato il decreto attuativo MLPS/MEF sugli incentivi nei settori strategici
MLPS, Comunicato 4 aprile 2025
In data 4 aprile 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato d’aver firmato (di concerto con il MEF) il decreto che attua gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (art. 21, D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni nella legge n. 95/2024).
Il provvedimento – che è stato trasmesso al vaglio degli organi di controllo, superato il quale potrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – riconosce 2 tipologie di contributi:

  • quello specifico sull’attività imprenditoriale dedicato alle persone disoccupate con meno di 35 anni, che tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 avviino un’impresa in Italia nei settori individuati come strategici dal decreto attuativo (previsto un contributo di € 500 mensili, liquidati annualmente in forma anticipata dall’Inps, per massimo 3 anni e comunque non oltre la fine del 2028);
  • quello dedicato alle assunzioni di under 35, con contratti a tempo indeterminato, in queste nuove realtà: fino ad € 800 mensili per ciascun dipendente a titolo di esonero contributivo totale per i contratti siglati tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, sempre per 3 anni e al massimo fino al 31 dicembre 2028. Restano a carico del datore di lavoro premi e contributi dovuti all’Inail. L’incentivo è riservato alle piccole imprese e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato. L’esonero inoltre non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento ma compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell’Irpef (art. 4, D.Lgs. n. 216/2023) e prorogata fino al 2027.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica all’Inps che ne verificherà l’ammissibilità e in caso di esito positivo quantificherà gli importi fruibili per ogni anno dal datore di lavoro.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI
Apertura del servizio “Bonus nuovi nati” per la presentazione delle domande
INPS, Messaggio 16 aprile 2025, n. 1303
L’INPS – con Messaggio del 16 aprile 2025, n. 1303 – ha comunicato l’avvenuto rilascio, dal 17 aprile 2025, del servizio “Bonus nuovi nati” per la presentazione delle relative domande.
Il servizio è accessibile sul sito dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale, SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti”; una volta autenticati è sufficiente selezionare la prestazione “Bonus nuovi nati”.
La domanda può essere presentata anche tramite il Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

APPROFONDIMENTI
FORMAZIONE DEL PERSONALE
Bando ISI 2024: attiva la procedura informatica per la compilazione delle domande
L’INAIL – con comunicato del 10 aprile 2025 – ha reso noto che dal 14 aprile 2025 e fino alle ore 18:00 del 30 maggio 2025 sarà attiva la procedura informatica per la compilazione delle domande inerenti il bando ISI 2024.
Gli assi di finanziamento previsti sono:

  • asse 1 (ISI Generalista), suddiviso in asse.1.1 “Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici” e asse 1.2 “Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale”;
  • asse 2 “Progetti per la riduzione dei rischi infortunistici”;
  • asse 3 “Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto”;
  • asse 4 “Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività”, riservato alle micro e piccole imprese dei settori tipici del made in o alle micro e piccole imprese che operano in settori tipici del made in Italy;
  • asse 5 “Progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli”, suddiviso in asse 5.1 aperto alla generalità delle imprese agricole e asse 5.2 riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria.

Per tutti gli assi, sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche.
Le spese devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione al 30 maggio 2025 (data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda).
Per “progetto in corso di realizzazione” si intende un progetto per la cui realizzazione siano stati assunti da parte dell’impresa/ente richiedente, al 30 maggio 2025, obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo (la firma del preventivo per accettazione non costituisce obbligo contrattuale).
Per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto la data di presentazione del Piano di lavoro può essere antecedente al 30 maggio 2025.
Le risorse finanziarie destinate dall’Inail alle tipologie di progetti ammessi sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.
Il finanziamento concedibile è a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA, secondo le seguenti specifiche:

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  • per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 nella misura del 65% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
  • per l’Asse 1.2 nella misura dell’80% dell’importo delle spese ritenute ammissibili;
  • per l’Asse 5 (5.1 e 5.2) nella misura:
  • fino al 65% per i destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
  • fino all’80% per i destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo di 130.000,00 euro; non è previsto limite minimo per le imprese con meno di 50 dipendenti richiedenti un finanziamento per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2).
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l’apposita funzione, presente nella procedura per la compilazione della domanda on line, di caricamento informatico della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.
Tramite la sezione del sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l’inoltro della domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali/provinciali.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
Interventi relativi al sistema delle Politiche Attive del Lavoro a favore di disoccupati e/o inoccupati
Pubblicato da Fondimpresa l’Avviso n. 2/2025 “Interventi relativi al sistema delle Politiche Attive del Lavoro a favore di disoccupati e/o inoccupati”.
Possono presentare domanda di finanziamento e realizzare il Piano formativo esclusivamente le aziende aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento che hanno necessità di assumere nuove figure professionali con profili di difficile reperimento.
In via straordinaria, Fondimpresa concede la possibilità di presentare domanda di finanziamento anche a quelle aziende la cui adesione a Fondimpresa sia stata accettata dall’INPS ma non ancora trasmessa al Fondo.
Sono destinatari dei Piani formativi i disoccupati, inoccupati coinvolti nelle azioni formative del piano finalizzate alla qualificazione/riqualificazione e/o all’aggiornamento delle competenze, promosse da aziende che, anche in risposta al fabbisogno di figure professionali difficilmente reperibili in presenza di un disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, procedano a formarli.
È possibile ammettere nei percorsi formativi partecipanti la cui assunzione da parte dell’azienda proponente è avvenuta dopo la presentazione della domanda di finanziamento.
Il finanziamento del Piano è subordinato all’assunzione dei partecipanti effettivi.
Il Piano formativo può realizzarsi a livello aziendale o interaziendale nella medesima regione, e in più regioni – a prescindere dalla dimensione aziendale (micro, piccole, medie e grandi) – solo nel caso di imprese multi-localizzate.
Ogni piano formativo deve essere riconducibile esclusivamente al seguente ambito di intervento:

  • Formazione finalizzata alla qualificazione/riqualificazione e/o all’aggiornamento delle competenze, beneficiata da aziende che, anche in risposta al fabbisogno di figure professionali difficilmente reperibili in presenza di un disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, procedano a formare disoccupati e/o inoccupati ai fini di una successiva assunzione.

Non sono ammissibili nel Piano le attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
I Soggetti proponenti singolarmente, in ATS o in Consorzio, potranno accedere alle risorse dell’Avviso mediante presentazione di uno o più piani formativi, per un valore cumulativo massimo di € 600.000,00.
L’arco temporale massimo in cui realizzare le attività previste nel piano formativo è di 7 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento da parte di Fondimpresa.
Il proponente ha l’obbligo di avviare le attività di erogazione della formazione entro 1 mese e di portarle a termine entro 6 mesi dall’avvio delle stesse; nei 2 mesi successivi alla conclusione del Piano – e comunque entro il termine massimo di 9 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento – è tenuto a produrre a Fondimpresa la rendicontazione finale delle spese.
Nei suddetti termini non si considera il periodo dal 4 agosto al 31 agosto 2025 e dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.
Le singole azioni formative che compongono l’articolazione del Piano devono avere una durata minima di 100 ore e massima di 320 ore e possono essere reiterate.
Il singolo lavoratore può frequentare comunque un massimo di 320 ore di formazione, in una o più azioni formative.
Ogni singola azione formativa deve prevedere un minimo di 5 partecipanti e rivolgersi ad un massimo di 15. Ai fini della validità dell’azione, e pertanto dell’ammissibilità dei relativi costi, è necessario che almeno 5 partecipanti risultino formati, abbiano cioè frequentato almeno il 70% delle ore programmate (“partecipanti effettivi”).Il finanziamento verrà assegnato, secondo l’ordine cronologico di presentazione, ai Piani formativi risultati idonei sulla base della valutazione di cui all’articolo 11 dell’Avviso.
La concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato ed alla registrazione del finanziamento, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 52, legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dalle disposizioni attuative.
Fondimpresa ricorda che per eventuali problematiche tecniche sulla piattaforma informatica di presentazione, può essere utilizzata la form al link https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/.

INCENTIVI ALLE AZIENDE
Certificazione di genere ed esonero contributivo
L’art. 5, legge n. 162/2021 e l’art. 1, comma 276, legge n. 178/2020 hanno previsto un esonero contributivo dell’1%, per un massimo di € 50.000 annui, concesso a tutti i datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere che abbiano provveduto alla presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, ex art. 46, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Dopo la presentazione dell’apposita domanda, l’INPS autorizza la fruizione dell’esonero nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
L’esonero è parametrato su base mensile e l’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, verifica il rispetto dei requisiti legittimanti e la sufficiente capienza di risorse.
A seguito dell’autorizzazione, l’esonero potrà essere fruito nelle denunce contributive. In caso di revoca della certificazione le imprese sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’INPS e al Dipartimento per le pari opportunità.
Ai fini della fruizione dell’esonero, le aziende in possesso della certificazione devono inoltrare un’apposita domanda all’INPS, per il tramite del rappresentante legale, di un delegato o dei soggetti intermediari (consulenti del lavoro ed altri professionisti), avvalendosi esclusivamente di un’apposita procedura online.
L’INPS – con Messaggio del 30 dicembre 2024, n. 4479 – ha reso noto che sul proprio sito istituzionale, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” è stato rilasciato il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, volto all’inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2024.
Le istanze per il riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2025. È importante prestare attenzione alla data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2024.
All’esito positivo della domanda l’INPS attribuisce al datore di lavoro il codice autorizzazione (CA) “4R”.
Sono valide solo le certificazioni rilasciate da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento; le domande verificate dall’INPS sono ammesse al bonus per l’intero periodo di validità della certificazione.
L’istanza volta al riconoscimento dell’esonero contributivo contiene le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi dell’azienda;
  • la retribuzione media mensile stimata;
  • l’aliquota datoriale media stimata
  • la forza aziendale media stimata;
  • una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso della certificazione di parità di genere e l’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi;
  • il periodo di validità della certificazione di parità di genere.

Riguardo alle modalità per la corretta compilazione dell’istanza e con particolare riferimento al campo relativo alla retribuzione media mensile globale, l’INPS ha precisato che l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della Certificazione è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta dell’agevolazione.
La retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.
Pertanto, essa si riferisce all’ammontare complessivo delle retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori. 
L’ammontare massimo di € 50.000 annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale; pertanto, in presenza di una pluralità di domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’INPS riconoscerà l’esonero nei limiti del massimale annuo di € 50.000 per codice fiscale.
Le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero autorizzato sono riportate nella Circolare INPS n. 137/2022; ai fini del conguaglio per le mensilità pregresse il datore di lavoro dovrà utilizzare il codice causale “L239”, avente il significato di “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021” che l’Istituto provvede ad aggiornare periodicamente.
Nei casi di rinuncia all’esonero o di revoca della Certificazione il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Istituto, per mezzo della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché al Dipartimento per le pari opportunità inviando una PEC all’indirizzo pariopportunita@mailbox.governo.it.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Martedì
22/04/2025
Fondi Previndapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende Piccola Media Industria Modello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Martedì
22/04/2025
Fondi Previndai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscritti Aziende industriali Bonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Martedì
22/04/2025
FASC Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logistica Bonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
28/04/2025
ENPAIA Denuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegati Aziende agricole M.A.V. bancario – denuncia on line
Mercoledì
30/04/2025
Mod.730 A partire dal 30 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente la dichiarazione 730 precompilata, relativa ai redditi dell’anno precedente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e autonomo Agenzia delle Entrate Procedura telematica
Mercoledì
30/04/2025
INPS ex ENPALS Denuncia contributiva mensile unificata (Uniemens) Aziende settori sport e spettacolo Procedura telematica
Mercoledì
30/04/2025
INPS Denuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributivi Datori di lavoro Trasmissione telematica
Mercoledì
30/04/2025
LUL Stampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedente Datori di lavoro, intermediari obbligati alla tenuta Stampa meccanografica – Stampa Laser

Bientina lì, 18/04/2025
Studio Mattonai

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