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Il voucher manager è tassabile ai fini IRES e IRAP


Nel 2024 sono stati pubblicati gli elenchi delle imprese e delle reti di imprese beneficiarie del c.d. “voucher manager” richiesto nel 2023 (cfr. art. 1 commi 228, 230 e 231 della L. 145/2018, la cui disciplina è stata integrata dal DM 7 maggio 2019 e da successivi decreti direttoriali).
Si tratta di un contributo a fondo perduto che è stato concesso, in forma di voucher, per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 (cioè, 2019 e 2020 per i soggetti “solari”), in regime “de minimis”.

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La misura è diretta a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle micro, piccole e medie imprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce) e reti di imprese, attraverso l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Il contributo copre infatti le spese per la consulenza resa da un manager qualificato o da una società di consulenza, iscritti in un elenco istituito con apposito decreto dell’allora Ministro dello Sviluppo economico. L’importo del voucher è:
– per le micro e piccole imprese, pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di 40.000 euro;
– per le medie imprese, pari al 30% dei costi sostenuti fino a un massimo di 25.000 euro;
– per le reti di imprese, pari al 50% dei costi sostenuti fino a un massimo di 80.000 euro.
La misura è stata erogata nell’ambito di due “sportelli”, aperti rispettivamente nel 2019 e nel 2023 in funzione delle risorse stanziate disponibili.

Per quanto riguarda i profili contabili, il “voucher manager” deve essere rilevato in bilancio come un contributo in conto esercizio.
Infatti, secondo il documento OIC 12, i “contributi in conto esercizio”, che vanno iscritti tra gli “altri ricavi e proventi” nella voce A5 del Conto economico, sono quelli dovuti in base alla legge o a disposizioni contrattuali, “che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri”.

Anche ai fini fiscali, i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge sono considerati dei ricavi (art. 85 comma 1 lett. h) del TUIR) e l’Agenzia delle Entrate ha più volte ripetuto che sono tali i contributi “destinati a fronteggiare esigenze di gestione” (ris. Agenzia delle Entrate 22 gennaio 2010 n. 2).
Sul punto, torna utile richiamare anche la risposta a interpello 2 febbraio 2021 n. 79, nella quale l’Agenzia ha qualificato come contributo in conto esercizio, da iscrivere nella voce A5 del Conto economico e rilevante come ricavo ai fini IRES, una “sovvenzione diretta” erogata da una Regione a seguito dell’epidemia COVID-19, la quale, tra le varie cose, sarebbe stata soggetta a revoca qualora le spese sostenute non fossero state afferenti a costi relativi all’operatività aziendale. Nella risposta, ai fini della qualifica della sovvenzione come contributo in conto esercizio, l’Amministrazione finanziaria ha valorizzato il fatto che la misura fosse “destinata a ridurre l’impatto dei costi relativi all’ordinaria operatività aziendale e quelli determinati dall’emergenza sanitaria causata dall’epidemia COVID-19 e dalle misure di contenimento della stessa”.

In base al documento OIC 12, “i contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti”. Il voucher va quindi rilevato nel bilancio relativo all’esercizio in cui sono stati pubblicati i decreti direttoriali contenenti l’elenco dei beneficiari della misura (gli ultimi decreti, come indicato, sono stati pubblicati nel 2024).

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Venendo al caso di specie, esiste un principio di carattere generale in base al quale tutti i contributi e i sussidi concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP, esclusi quelli per i quali la disciplina istitutiva ne abbia previsto esplicitamente la “non imponibilità’” (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4 luglio 2023 n. 366).
In assenza della richiamata esenzione nella norma istitutiva del voucher, il contributo è tassato ai fini IRES come ricavo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 83 e 85 comma 1 lett. h) del TUIR, nell’esercizio in cui è stato rilevato in bilancio.

Per le stessa ragioni, il voucher risulta imponibile anche ai fini IRAP, in virtù del principio di presa diretta dal bilancio (art. 5 del DLgs. 446/97). Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del DLgs. 446/97, i contributi erogati in base a norma di legge concorrono alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.



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