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Certificatori del rischio fiscale: requisiti, formazione e criteri di esonero


Con comunicato stampa dell’11 aprile 2025, il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha informato tutti gli stakeholder di avere sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle entrate e il Consiglio nazionali forense, in cui sono definiti i requisiti professionali e i titoli richiesti per l’iscrizione all’elenco dei certificatori del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Control Framework).

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Come anticipato in precedenti contributi sul punto, l’attività di certificazione del rischio fiscale, ai sensi della normativa vigente, è riservata esclusivamente agli iscritti all’Albo degli Avvocati e alla sezione A dell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

L’inserimento nell’elenco dei certificatori, tenuti dai rispettivi ordini professionali, è subordinato alla partecipazione a specifici percorsi formativi, strutturati in tre moduli, per una durata complessiva non inferiore a 80 ore. In particolare, le materie oggetto di formazione sono:

  • Sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (per almeno il 50 per cento del corso);
  • Principi contabili;
  • Diritto tributario.

Al termine del percorso formativo, è previsto un test di valutazione. Il superamento della prova e la conclusione del percorso sono attestati dai rispettivi Consigli nazionali, i quali, di concerto con il Mef e l’Agenzia delle entrate, definiscono altresì le modalità organizzative dei corsi e delle verifiche.

Il protocollo individua in maniera puntuale le ipotesi di esonero, totale o parziale, dal percorso formativo e dal test. Sono esonerati integralmente:

  • gli iscritti da almeno cinque anni all’Albo degli Avvocati o alla sezione A dell’Albo dei Commercialisti che abbiano ricevuto formale incarico per la progettazione, realizzazione e sviluppo di sistemi di controllo del rischio fiscale già validati dall’Agenzia delle entrate;
  • chi, da almeno cinque anni, ha collaborato in qualità di responsabile dei rischi fiscali con imprese in regime di adempimento collaborativo, unitamente ai soggetti incaricati dello sviluppo dei sistemi di controllo validati;
  • gli iscritti da almeno cinque anni che abbiano ricoperto, per almeno due anni, ruoli in organismi di vigilanza, comitati endoconsiliari analoghi o funzioni di audit aziendale in imprese ammesse al regime di adempimento collaborativo;
  • i professori universitari di ruolo (prima e seconda fascia) nelle discipline economico-aziendali (settore ECON-06/A ex SECS-P07) o di diritto tributario (settore IUS 12), iscritti da almeno cinque anni all’Albo professionale.

Invece, sono esonerati, limitatamente ad alcuni moduli formativi, i seguenti soggetti:

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  • i professori universitari di ruolo e i ricercatori a tempo determinato (tipo A e B), nelle suddette aree disciplinari, iscritti da almeno cinque anni all’Albo, solo per i moduli inerenti al settore scientifico-disciplinare di competenza;
  • gli iscritti da almeno cinque anni all’Albo e al Registro dei Revisori legali, limitatamente al modulo sui Principi contabili;
  • i professionisti con almeno cinque anni di iscrizione all’Albo, che abbiano conseguito un dottorato di ricerca o un Master universitario di II livello, solo per i moduli coerenti con l’ambito disciplinare del titolo posseduto;
  • gli iscritti da almeno cinque anni che, per almeno due anni, in imprese di grandi dimensioni ai sensi della Direttiva 2023/2765/UE con sede legale o stabile organizzazione in Italia:
  • abbiano ricoperto il ruolo di responsabile fiscale, con esonero limitato al modulo in diritto tributario;
  • abbiano svolto funzioni di supervisione dei sistemi di controllo del rischio fiscale in qualità di membri di organismi di vigilanza o internal audit, ovvero come responsabili dei controlli di secondo livello (Tax Risk Manager), con esonero limitato al modulo relativo ai sistemi di controllo interno.

I due Consigli nazionali predispongono e aggiornano i rispettivi elenchi dei certificatori. L’elenco complessivo, articolato in due sezioni (una per gli avvocati e una per i commercialisti), è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate. Tale accordo rappresenta un passo rilevante nell’implementazione del regime di adempimento collaborativo, riconoscendo ai commercialisti e agli avvocati un ruolo essenziale nel rapporto tra cittadino, impresa e Stato.

Da ultimo, si rammenta che, al fine di avere il quadro complessivo della situazione, occorre fare riferimento anche al D.M. 12.11.2024, n. 212, Regolamento recante la disciplina dei requisiti, compiti e adempimenti connessi all’attività di certificazione del sistema di gestione e controllo del rischio fiscale.



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