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Bonus Donne DL Coesione, doppio binario anche per la durata del beneficio – Fiscal Focus


Come noto, lo scorso 14 aprile 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso la notizia della firma dei ministri competenti sui due decreti attuativi del Bonus Giovani e del Bonus Donne, rispettivamente previsti dagli articoli 22 e 23, del Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024,…

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Bonus donne: per quali assunzioni e per quanto tempo spetta

L’articolo 23 del decreto Coesione, prevede un esonero contributivo, per un massimo di 24 mesi, in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato:

  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, o operanti nelle professioni e nei settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014;
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

A riguardo, occorre evidenziare che, differentemente da quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, del Decreto Coesione, il decreto attuativo della misura agevolativa ha disposto un termine di fruizione massimo di 12 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato di donne occupate nelle professioni o settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del Regolamento (UE) n. 2014/651, effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Fruizione a doppio binario

Anche per il Bonus donne, il decreto attuativo della misura prevede una fruizione a doppio binario così suddivisa:

  • dal 1° settembre 2024, per i datori di lavoro privati che abbiano assunto donne di qualsiasi età disoccupate da oltre 24 mesi, ovunque residenti;
  • dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione UE), per le assunzioni donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.

Rapporti di lavoro e soggetti esclusi

L’esonero in questione non si applica:

  • ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
  • ai soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” di cui al punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2014/651;
  • ai soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589.

Ammontare e durata del Bonus

La norma prevede un esonero totale (100%) dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.

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Condizionalità

Ai fini del riconoscimento, è previsto che le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i rapporti part-time, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

La fruizione dell’esonero contributivo è altresì subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., in materia di regolarità contributiva.

È, inoltre, richiesto che nei sei mesi precedenti l’assunzione, i datori di lavoro non devono aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva.

Cumulabilità e compatibilità

Analogamente a quanto previsto per il Bonus giovani, l’esonero in questione:

  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa vigente;
  • è compatibile senza alcuna riduzione con la maxideduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023.

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