Videocorso del: 30 Maggio 2025 alle 15.00 – 18.00 (Durata 3 hh) Cod. Richiesto l’Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Con l’Interpello 106 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicabilità delle deroghe previste dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2024, che introduce limitazioni all’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito nell’ambito dei bonus edilizi, con particolare attenzione ai casi in cui siano coinvolti general contractor e non siano state ancora emesse fatture nei confronti del committente alla data del 30 marzo 2024. Il caso sottoposto all’Agenzia L’interpello è stato presentato da ALFA S.p.A., nella veste di general contractor, in relazione a un contratto di appalto firmato il 21 dicembre 2021 con un condominio per l’esecuzione di interventi di efficientamento energetico agevolati dal Superbonus.
Con l’ordinanza n. 6327 del 10 marzo 2025, la Corte di cassazione torna a esprimersi sul regime impositivo delle plusvalenze da cessione d’azienda, riaffermando con fermezza che la tassazione deve avvenire nel periodo d’imposta in cui si realizza giuridicamente l’atto traslativo, in applicazione del principio di competenza, senza possibilità di deroghe fondate su eventi successivi, come l’effettivo incasso, totale o parziale, del prezzo pattuito. Il contenzioso fiscale oggetto della pronuncia La questione esaminata dai giudici di legittimità ha avuto origine da un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, avverso la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che – accogliendo parzialmente l’appello del contribuente – aveva rideterminato in 65.400 euro la plusvalenza imponibile da cessione d’azienda, a fronte dell’importo originariamente iscritto a ruolo per 250.000 euro, sulla base del quale era stata calcolata l’imposta sostitutiva IRPEF per l’anno d’imposta 2012.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha predisposto e diffuso il modello aggiornato della relazione dell’organo di controllo degli Enti del Terzo Settore (ETS), in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre. Il documento è stato elaborato in conformità alle Norme di comportamento dell’organo di controllo degli ETS, e in particolare alla Norma 7.1, rappresentando un riferimento metodologico essenziale per la corretta stesura della relazione agli associati o agli organi equivalenti delle fondazioni.
Con la comunicazione C/2025/2238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (serie C del 15 aprile 2025), la Commissione europea ha reso disponibile un importante documento di orientamento volto a facilitare il recepimento e l’attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica in modo sostanziale la precedente direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili. Il documento interviene in un momento cruciale per l’implementazione delle politiche energetiche europee, fornendo indicazioni dettagliate sui nuovi obblighi normativi, con particolare riferimento agli articoli 15-bis, 22-bis, 23 e 24, e introducendo definizioni chiave come quella di calore e freddo di scarto.
Con la sentenza n. 43 del 15 aprile 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, misura abrogata nel 2012 ma ancora oggetto di contenziosi per i periodi antecedenti alla sua soppressione. Il provvedimento colpisce una norma ormai non più in vigore, ma di grande rilievo sul piano giurisprudenziale e fiscale, in quanto chiarisce la violazione dei vincoli imposti dal diritto dell’Unione europea in materia di tributi armonizzati.
Con l’Interpello 109/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per una società che ha effettuato una trasformazione giuridica e optato per un esercizio sociale superiore a 12 mesi, di accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB) disciplinato dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. La fattispecie: trasformazione e primo esercizio sociale di 13 mesi L’Istante, una società che il 30 novembre 2022 ha effettuato la trasformazione da società in nome collettivo (S.n.c.) a società a responsabilità limitata (S.r.l.), ha rappresentato di aver mantenuto in continuità la partita IVA e il codice ATECO precedenti.
Con l’Interpello 107 del 2025, l’Agenzia delle Entrate si è nuovamente pronunciata sull’ambito applicativo dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2024, fornendo importanti precisazioni in merito alla possibilità di continuare ad esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito anche in presenza di interventi riconducibili a bonus edilizi diversi, purché autorizzati da un titolo abilitativo unico. Il contesto dell’interpello: interventi unitari e bonus distinti L’istanza è stata presentata da ALFA S.r.l., impresa edile operante principalmente nel settore delle ristrutturazioni condominiali.
Con l’Interpello 108/2025, l’Agenzia delle Entrate affronta un importante quesito in materia di Concordato preventivo biennale (CPB), con riferimento all’interazione tra tale istituto e il regime agevolativo del Nuovo Patent Box, chiarendo se la deduzione maggiorata dei costi per attività di ricerca e sviluppo possa costituire causa ostativa alla fruizione del CPB ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs. n. 13/2024. Il quesito: Patent Box e superamento della soglia del 40 La società ALFA S.r.l., attiva nel settore informatico, ha presentato istanza di interpello chiedendo se, pur avendo beneficiato del Nuovo Patent Box, possa comunque accedere al Concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025, atteso che la deduzione maggiorata del 110 sui costi sostenuti per ricerca e sviluppo ha comportato una ripresa in diminuzione di rilievo nel modello REDDITI SC 2024 (rigo RF55/86) e nel modello IRAP 2024 (rigo IC57/16), con impatto superiore al 50 del reddito imponibile.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente definito: le modalità e le specifiche di acquisizione, da parte dei contribuenti o dai loro intermediari degli ulteriori dati, resi disponibili dall’Agenzia stessa, necessari ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024. che non presenta particolari novità rispetto agli scorsi anni. I dati sono necessari sia per l’applicazione degli ISA che per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo relativa al biennio 2025 e 2026.
Ai fini della determinazione della soglia di punibilità del reato di omessa dichiarazione, i costi deducibili non contabilizzati non possono essere ritenuti credibili se non è dimostrata la loro consistenza o se essa si basa su mere asserzioni congetturali, prive di collegamento a concreti elementi istruttori. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 14821 del 15 aprile 2025, con cui ha rigettato il ricorso dell’imputato.
In tema di accertamento, bastano le presunzioni per contestare le operazioni soggettivamente inesistenti. Il libero convincimento del giudice di merito è sindacabile solo per mancato esame di fatti storici all’articolo 360, comma 1, numero 5, Cpc.
Con il DM del MEF del 13/02/2025 (in G.U. n. 85 dell’11/04/2025) sono stati individuati i soggetti che, per il periodo d’imposta 2024, possono beneficiare dell’esenzione dall’IRES, ai sensi dell’art. 1, co. 185, L. n. 296/2006. Le previsioni normative La legge stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2007, le associazioni che promuovono o partecipano a manifestazioni di rilevante interesse storico, artistico e culturale, connesse agli usi e tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall’IRES, come indicato dall’art. 74, comma 1, del TUIR.
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