Dopo che il Ministero del Lavoro aveva annunciato con un comunicato la firma dei decreti attuativi del c.d. “bonus giovani” e del c.d. “bonus donne”, previsti dal DL 60/2024 (DL “Coesione-Lavoro”), questi risultano adesso adottati sul sito del Dipartimento per il programma di Governo, anche se – si ricorda – dovranno essere pubblicati ancora in Gazzetta Ufficiale.
Rispetto al comunicato del Ministero del Lavoro – nel quale si era accennato a un doppio binario di attuazione poiché le misure sono sottoposte in parte alla necessaria autorizzazione Ue (cfr. comunicato Min. Lavoro 14 aprile 2025) – i decreti definiscono meglio l’ambito applicativo e temporale per effettuare le assunzioni. Aspetto che ha suscitato nelle scorse settimane non poche polemiche, con particolare riferimento alla restrizione del periodo “agevolabile” del bonus giovani (si veda “Firmati i decreti attuativi del bonus giovani e del bonus donne” del 15 aprile 2025).
Partendo dal bonus giovani ex art. 22 del DL 60/2024, il decreto attuativo (DM 11 aprile 2025) prevede il riconoscimento, per un periodo massimo di 24 mesi, di un esonero contributivo totale (escluso INAIL) ai datori di lavoro privati che assumono under 35 (mai stati occupati con contratto stabile) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o effettuano la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Nel dettaglio, il decreto specifica che:
– per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 (periodo previsto dalla norma), l’ammontare massimo dell’agevolazione è di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
– ai datori di lavoro privati che, dalla data di autorizzazione della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025, assumono lavoratori con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero spetta nel limite massimo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Per quanto concerne il bonus donne ex art. 23 del DL 60/2024, il decreto attuativo (DM 11 aprile 2025) riconosce l’esonero contributivo del 100% (escluso INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi ai datori di lavoro privati che:
– dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
– a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea (tale beneficio è subordinato alla decisione di autorizzazione della Commissione europea C (2025) 649 final del 31 gennaio 2025).
Invece, stante il decreto attuativo, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne occupate nelle professioni o settori di cui all’art. 2, punto 4), lettera f), del Regolamento (Ue) n. 2014/651, annualmente individuate con apposito decreto (per il 2025 DM 30 dicembre 2024 n. 3217), l’esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi.
In quest’ultimo caso sembrerebbe che il decreto attuativo restringa l’ambito temporale per beneficiare dell’esonero, il quale passa dai 24 mesi previsti dall’art. 23 del DL 60/2024 a 12 mesi.
Permangono alcune criticità emerse con il primo decreto diffuso a marzo (relativo al bonus giovani), con particolare riferimento alla presentazione delle domande. Se da un lato sembrerebbe essere stata “aggiustata” l’indicazione procedurale in base alla quale occorreva presentare prima la domanda e poi assumere il lavoratore (si veda “Criticità sull’ambito temporale del bonus giovani” del 6 marzo 2025), dall’altro lato tale indicazione persiste per i datori di lavoro che assumono nella ZES. In particolare, i due decreti attuativi prevedono che la domanda all’INPS deve essere presentata prima di assumere:
– giovani nella ZES con importo maggiorato di 650 euro;
– donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della ZES.
Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda non sarebbero ammesse al beneficio.
In pratica, per le assunzioni previste dalla data di autorizzazione della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025 occorre prima presentare la domanda e poi assumere il lavoratore o la lavoratrice. Aspetto, questo, che restringerebbe l’ambito temporale per effettuare le assunzioni, posto che ancora non è operativa la procedura di domanda.
Occorre comunque attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei due decreti e le relative istruzioni INPS, anche con riferimento alla presentazione delle domande.
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