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Eccezioni a blocco cessione credito e sconto in fattura: chiarimenti


Con tre distinte risposte l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove precisazioni in merito alle eccezzioni al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per i bonus edilizi.

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Il tema riguarda direttamente l’articolo 121 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), che aveva introdotto, per gli anni dal 2020 al 2024, la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali previste per interventi edilizi attraverso due modalità alternative:

  • una riduzione diretta dell’importo da pagare al fornitore (sconto in fattura)
  • oppure la cessione del credito d’imposta corrispondente ad altri soggetti, incluse banche e intermediari finanziari.

Tra i lavori coperti figurano la riqualificazione energetica, gli interventi antisismici (Sismabonus), la ristrutturazione di immobili, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il restauro delle facciate, l’installazione di impianti fotovoltaici e le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Tuttavia, il Decreto Legge n. 11 del 16 febbraio 2023, convertito con modificazioni nella Legge n. 38 dell’11 aprile dello stesso anno, ha posto un freno deciso a queste opzioni. A partire dal 17 febbraio 2023, infatti, è stato introdotto un blocco generalizzato all’utilizzo delle due modalità agevolative per i lavori edilizi previsti dal citato articolo 121.

Le eccezioni al blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura

Nonostante il divieto, il legislatore ha contemplato alcune situazioni specifiche in cui è ancora possibile beneficiare dello sconto o della cessione. Le deroghe, previste dal comma 2 dello stesso articolo 2 del DL 11/2023, riguardano unicamente i lavori legati al Superbonus (articolo 119 del DL 34/2020) per i quali, prima dell’entrata in vigore del decreto, risultavano già completati determinati adempimenti. In particolare, le eccezioni riguardano:

  • Gli interventi individuali per cui, prima del 17 febbraio 2023, risulti trasmessa la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata);
  • I lavori nei condomìni, se entro la stessa data è stata approvata la delibera assembleare per l’esecuzione degli interventi ed è stata inviata la CILA;
  • Gli interventi di demolizione e ricostruzione, a condizione che, sempre prima della data indicata, sia stata presentata la richiesta per ottenere il titolo abilitativo necessario.

Fuori da queste eccezioni tassativamente previste, resta vietato l’accesso alle modalità alternative di fruizione delle agevolazioni fiscali.

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I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate intervengono per rispondere a dubbi operativi sorti dopo l’entrata in vigore del blocco. Le risposte fornite precisano che solo le situazioni conformi ai requisiti di data e documentazione previsti dal legislatore possono continuare ad accedere ai meccanismi della cessione e dello sconto. In tutti gli altri casi, l’unica modalità residua per beneficiare delle detrazioni fiscali è quella ordinaria, ovvero la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.

Questo intervento dell’Amministrazione finanziaria si inserisce in un contesto normativo in continua evoluzione, che ha visto negli ultimi anni numerosi cambiamenti sul fronte dei bonus edilizi, con l’obiettivo di contenere l’impatto sul bilancio pubblico e limitare fenomeni di frode. Gli ultimi chiarimenti rappresentano un ulteriore tassello per fare chiarezza su un ambito che coinvolge milioni di contribuenti, imprese e professionisti del settore.

Documenti utili

Qui di seguito le 3 risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate:



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