Decreto 17 febbraio 2025
(Contributi ai Comuni dalla geotermia)
Con il D.M. 17 febbraio 2025 dello Sviluppo economico (di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze e con il ministro dell’Ambiente) sono state definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse derivanti dal versamento dei contributi a carico dei titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, destinate ai Comuni nei cui territori si trovano le aree oggetto di concessione.
Il contributo è pari a 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione, ed è dovuto annualmente per l’energia elettrica prodotta a decorrere dal 1° gennaio 2023 e per tutte le successive annualità di attività, anche parziale, della concessione.
Il decreto è stato pubblicato sul sito del ministero delle Imprese, l’annuncio è stato dato dallo stesso ministero con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2025)
Qui di seguito il testo integrale del comunicato e, in coda, quello del decreto di riferimento.
Comunicato del ministero delle Imprese e del made in Italy
(Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2025)
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
dell’ambiente e della sicurezza energetica 17 febbraio 2025, sono
state definite, ai sensi dell’art. 6, comma 2-quinquies, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le modalita’ di erogazione,
ripartizione e utilizzo delle risorse derivanti dal versamento dei
contributi a carico dei titolari di concessioni di impianti
alimentati da fonti energetiche geotermiche, destinate ai comuni nei
cui territori si trovano le aree oggetto di concessione.
Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n.
160, il testo integrale del decreto e’ consultabile dalla data del 7
aprile 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy
www.mimit.gov.it
Decreto interministeriale 17 febbraio 2025
Geotermia. Utilizzo delle risorse versate dai titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (di seguito, “decreto-legge n. 50/2022”);
Visto, in particolare, l’articolo 6 del predetto decreto-legge, che dispone:
a) al comma 2-quater, che i titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e alla legge 23 luglio 2009, n. 99 sono tenuti a corrispondere annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione e che le risorse derivanti da tale contributo sono finalizzate alla realizzazione di progetti e interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei Comuni nei cui territori si trovano le aree oggetto di concessione;
b) al comma 2-quinquies che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, d’intesa con i Presidenti delle Regioni interessate e sentiti i Comuni coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al precitato comma 2-quater;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, l’articolo 34, recante conferimento di funzioni alle Regioni in materia permessi di ricerca e concessioni di coltivazioni di minerali solidi e risorse geotermiche sulla terraferma;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, che, tra l’altro, include la geotermia nell’elenco delle fonti rinnovabili di energia;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, e, in particolare, l’articolo 27, comma 28, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99” e successive modifiche e integrazioni, che ha dato attuazione alla predetta delega (di seguito, “decreto legislativo n. 22/2010”);
Visto, in particolare, l’articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 22/2010 che, nel definire l’ambito di applicazione della legge e le connesse competenze, tra l’altro: a) al comma 3-bis, individua come di interesse nazionale, al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di “impianti pilota” con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni di processo nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, stabilendo, altresì, che i predetti impianti geotermici pilota sono di competenza statale; b) al comma 7, prevede che le autorità competenti per le funzioni amministrative, ai fini del rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione, comprese le funzioni di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse geotermiche d’interesse nazionale e locale sono le Regioni o gli enti da esse delegati, nel cui territorio sono rinvenute, o il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale, per l’istruttoria e per il controllo sull’esercizio delle attività, dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), nel caso di risorse geotermiche rinvenute nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana;
Visto, altresì, l’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, che individua obblighi di informazione in tema di risorse geotermiche, nonché la predisposizione e l’aggiornamento dell’inventario delle risorse geotermiche;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 2, che istituisce il Ministero della transizione ecologica e attribuisce allo stesso le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica” e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 13, che prevede, al comma 1, lettera p), tra le competenze del Ministero della transizione ecologica svolte dalla Direzione generale infrastrutture e sicurezza (DGIS) del Dipartimento energia (DiE), l’esercizio di funzioni e compiti di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458, che individua e definisce i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica e, in particolare, l’articolo 14, che individua gli uffici preposti allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021 e le funzioni svolte dalle diverse Sezioni dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022 n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy e l’articolo 4, comma 1, che prevede che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
Considerato che, sulla base dei dati raccolti, su comunicazione delle Regioni, dalle competenti strutture del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del decreto legislativo n. 22/2010, alla data del 31 ottobre 2022 risultano attivi, sul territorio nazionale, n. 13 titoli di concessione per la coltivazione di risorse geotermiche per usi energetici in aree ubicate nelle Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Lazio e Veneto, nonché ulteriori istanze in istruttoria per il rilascio di analoghi titoli per aree ubicate nella Regione Toscana;
Considerato che, nell’ambito dei predetti titoli, assumono rilevanza, ai fini dell’applicazione delle citate misure di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 50/2022, le sole concessioni rilasciate per la coltivazione di risorse geotermiche finalizzate ad alimentare impianti di produzione di energia elettrica; Viste le risultanze delle interlocuzioni tenute con le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Lazio e Veneto, dalle quali è emerso che sono interessati dall’ambito di applicazione del citato articolo 6 i soli territori delle Regioni Toscana e Lazio;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11 che detta disposizioni relative al Codice unico di progetto (CUP) degli investimenti pubblici;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” e, in particolare, l’articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative al Codice unico di progetto (CUP) di cui al citato articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in caso di fatture relative all’acquisizione di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive; Vista la circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy n. 267782 del 12 luglio 2023, recante “Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Indicazioni operative sul Codice unico di progetto (CUP)”;
Vista la nota del 14 dicembre 2023, con la quale il Ministero delle imprese e del made in Italy ha trasmesso alla Regione Toscana e alla Regione Lazio lo schema di decreto ai sensi dell’art. 6 del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; Vista la nota del 30 aprile 2024, con la quale la Regione Toscana ha avanzato proposte di modifica al predetto schema di decreto; Vista la nota del 25 luglio 2024, con la quale il Ministero delle imprese e del made in Italy ha trasmesso lo schema di decreto, comunicando il parziale accoglimento delle modifiche proposte;
Visto l’art. 17-bis co. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a norma del quale, nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni competenti ne danno comunicazione entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento da parte dell’amministrazione procedente; e, qualora siano rappresentate richieste di modifica, l’amministrazione competente rende l’assenso, il concerto o il nulla osta comunque denominati nei successivi trenta giorni dalla ricezione del nuovo schema di provvedimento; Visto l’art. 17-bis co. 2 della predetta legge 241/1990, il quale dispone che decorsi i termini di cui al comma 1 del medesimo articolo, senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito;
Visto l’art. 17-bis co. 3 della predetta legge 241/1990, il quale dispone che le disposizioni dei predetti commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche, e che, in tali casi, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente, e decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito; Considerato lo scadere dei predetti termini in conseguenza del quale si intende acquisita l’intesa delle Regioni Toscana e Lazio;
Sentiti i Comuni coinvolti;
DECRETA
Articolo 1 (Finalità)
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge n. 50/2022, le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse derivanti dal versamento dei contributi previsti dal comma 2-quater del medesimo articolo 6, a carico dei titolari di concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, destinate ai Comuni nei cui territori si trovano le aree oggetto di concessione.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto fornisce:
a) le disposizioni occorrenti per l’individuazione dei soggetti obbligati alla contribuzione e di quelli deputati a ricevere il versamento, nonché le modalità e tempistiche del medesimo versamento;
b) le procedure di riparto delle risorse tra i Comuni interessati; c) gli ambiti e le condizioni di utilizzo delle risorse ripartite ai sensi della lettera b) da parte dei Comuni assegnatari, nonché i correlati adempimenti ai fini del monitoraggio delle attività e delle iniziative previste dal presente decreto.
Articolo 2
(Acquisizione delle risorse derivanti dal contributo sulla produzione di energia elettrica da fonte geotermica)
1. Sono tenuti al versamento del contributo previsto dall’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge n. 50/2022 i titolari di concessioni per la coltivazione sulla terraferma di risorse geotermiche rilasciate ai sensi del decreto legislativo n. 22/2010, qualora i fluidi geotermici siano destinati ad alimentare impianti di produzione di energia elettrica, ancorché prodotta da impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il contributo di cui al comma 1, nell’ammontare definito dall’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge n. 50/2022, pari a 0,05 centesimi di euro per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione, è dovuto annualmente per l’energia elettrica prodotta a decorrere dal 1° gennaio 2023 e per tutte le successive annualità di attività, anche parziale, della concessione.
3. Il versamento del contributo è effettuato dai concessionari a favore delle Regioni o degli enti da esse delegati, costituenti autorità competenti ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 22/2010 per le funzioni amministrative connesse al rilascio delle concessioni interessate. Nel caso di concessioni rilasciate ai sensi dell’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22/2010 finalizzate alla sperimentazione di impianti pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo, il versamento del contributo è effettuato dai concessionari a favore delle Regioni o degli enti da esse delegati nei cui territori si trovano le aree oggetto di concessione. 4. I concessionari dei titoli di coltivazione per gli usi energetici di cui al comma 1 e le Regioni competenti ai sensi del comma 3 devono risultare dall’elenco dei titoli formato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/2010. Sulla base dei dati forniti dalle Regioni interessate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il medesimo Ministero provvede ad integrare il predetto elenco con l’indicazione delle concessioni attive per la coltivazione di risorse geotermiche destinate ad alimentare impianti di produzione di energia elettrica, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto. In sede di monitoraggio annuale ai sensi dell’articolo 5 sono forniti dalle Regioni gli eventuali aggiornamenti rispetto ai predetti titoli. 5. Il versamento è effettuato entro il primo semestre di ciascun anno, a decorrere dal 2024, con riferimento all’energia prodotta nella precedente annualità. 6. La tempistica specifica, le procedure e gli uffici competenti per la riscossione, nonché i profili di gestione contabile delle risorse, comunque attraverso modalità idonee a garantire il tracciamento dei flussi finanziari, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Articolo 3
(Riparto delle risorse derivanti dal versamento dei contributi sulla produzione di energia elettrica da fonte geotermica)
1. Le risorse derivanti dal versamento del contributo di cui all’articolo 2 sono ripartite tra i Comuni nei cui territori si trovano le aree oggetto di concessione, proporzionalmente all’area delimitata dal titolo o dall’insieme dei titoli di coltivazione, assicurando comunque ai Comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento. Nel caso in cui i campi geotermici interessino territori di Regioni limitrofe, la ripartizione dei contributi verrà effettuata d’intesa tra le Regioni medesime.
2. L’assegnazione di cui al comma 1 è disposta annualmente con deliberazione della Giunta regionale della Regione interessata, successivamente al decorso del termine ultimo per l’effettuazione del versamento previsto dall’articolo 2, comma 5, sulla base di programmi di interventi sul territorio definiti attraverso stipulazione di appositi accordi con i Comuni interessati, nell’ambito delle finalità e nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 4. I programmi citati devono identificare gli investimenti tramite il Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Articolo 4
(Utilizzo delle assegnazioni da parte dei Comuni destinatari)
1. Le risorse assegnate ai sensi dell’articolo 3 sono finalizzate alla realizzazione di progetti e interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei Comuni assegnatari, riconducili ad una o più delle seguenti linee di intervento:
a) promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia;
b) promozione di nuove tecnologie per la ricerca e lo sfruttamento di risorse geotermiche e promozione del miglioramento in genere delle utilizzazioni delle fonti energetiche geotermiche;
c) sostegno di interventi per la tutela ambientale;
d) attività di studio e monitoraggio degli impatti ambientali dello sfruttamento dei fluidi geotermici; e) promozione di filiere produttive connesse all’energia geotermica;
f) promozione delle attività economiche e di investimenti produttivi nei territori interessati;
g) altri interventi, anche infrastrutturali, per il riassetto e lo sviluppo socio-economico dei territori interessati.
2. I progetti e gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dai Comuni assegnatari delle risorse attraverso le forme più adeguate per la realizzazione delle iniziative, che possono prevedere il ricorso a procedure di evidenza pubblica o l’affidamento a enti in house, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e europee in materia di affidamento dei contratti pubblici, ovvero forme di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché il riconoscimento di aiuti ad imprese che realizzano interventi strategici per il territorio interessato, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Articolo 5
(Disposizioni finali)
1. Al fine di garantire l’adeguato monitoraggio sulla corretta attuazione di quanto definito dal presente decreto, le Regioni trasmettono annualmente al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica un’apposita informativa, nella quale è precisato, tra l’altro, rispetto all’annualità di riferimento, l’elenco dei titoli e dei concessionari interessati, l’ammontare delle risorse versate dai concessionari medesimi, i Comuni interessati dal riparto, l’assegnazione disposta a favore di ciascuno degli stessi Comuni e la destinazione e l’utilizzo delle risorse oggetto del riparto. I dati raccolti in relazione alle concessioni sono utilizzati dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica anche al fine dell’eventuale aggiornamento o dell’integrazione delle informazioni raccolte ai sensi del decreto legislativo n. 22/2010. A tali fini, il predetto Ministero fornisce sul proprio sito istituzionale schemi di dettaglio per l’acquisizione di dati uniformi.
2. La deliberazione di assegnazione delle risorse e gli accordi stipulati ai sensi dell’articolo 3 definiscono specifiche modalità di informazione e raccolta dei dati relativi ai progetti e interventi finanziati a carico dei Comuni interessati, utili all’informativa di cui al primo comma. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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