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Compensi di insegnanti e ricercatori esteri: esenzione per due anni


I redditi percepiti da professori e ricercatori che soggiornano temporaneamente nel nostro Paese per svolgere attività di insegnamento o ricerca scientifica, sono esenti da tassazione in Italia fino a due anni. Si tratta di una disposizione (criterio di collegamento del reddito) non espressamente previsto nel modello OCSE, ma presente in numerosi trattati bilaterali e mira a favorire la mobilità internazionale nel campo accademico e della ricerca. A confermare questo tipo di criterio e la sua modalità di applicazione è stata l’Agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione della risposta ad interpello n. 97/E/25.

Il quadro normativo e convenzionale per i redditi esteri di docenti e ricercatori

Secondo la normativa interna (art. 49, comma 1 del TUIR), i compensi erogati a fronte di attività di insegnamento o ricerca svolte in Italia configurano, di norma, redditi di lavoro dipendente e sono quindi soggetti a tassazione nel nostro Paese. Tuttavia, le Convenzioni internazionali prevalgono sulla normativa nazionale. Molti trattati siglati dall’Italia contengono disposizioni specifiche (spesso l’articolo 20 o equivalenti) che prevedono l’esenzione da imposta nello Stato ospitante (l’Italia, in questo caso) per le remunerazioni corrisposte a professori e insegnanti residenti nell’altro Stato contraente, a condizione che il soggiorno in Italia sia temporaneo e finalizzato all’insegnamento o alla ricerca presso istituti qualificati (università, collegi, scuole, altri istituti di insegnamento non a scopo di lucro). Questo criterio rappresenta una deroga specifica rispetto al criterio generale di tassazione dei redditi da lavoro dipendente transnazionali.

Requisiti fondamentali per l’esenzione

L’applicazione dell’esenzione è subordinata al rispetto di precise condizioni, che possono variare leggermente da trattato a trattato. Un elemento comune è la durata del soggiorno, che non deve superare un periodo massimo, generalmente fissato in due anni. È cruciale verificare i termini esatti della Convenzione applicabile, poiché in alcuni casi il superamento del limite temporale può comportare la decadenza retroattiva dal beneficio.

Altro requisito essenziale è lo scopo del soggiorno: l’attività svolta in Italia deve consistere nell’insegnamento o nella ricerca scientifica. Alcune convenzioni, come quella con la Germania, specificano ulteriormente che la ricerca deve essere intrapresa nel pubblico interesse o nell’ambito di scambi culturali ufficiali, escludendo quindi ricerche a beneficio privato.

Un aspetto interessante riguarda la provenienza dei compensi. A differenza di quanto spesso previsto per le borse di studio degli studenti, per l’esenzione dei compensi di docenti e ricercatori non è generalmente richiesto che le somme provengano da fonti esterne all’Italia.

Infine, è importante sottolineare che il beneficio fiscale non è subordinato al mantenimento della residenza fiscale all’estero. L’esenzione compete sia nel caso in cui il professore o ricercatore trasferisca la propria residenza fiscale in Italia per il periodo di attività, sia nel caso in cui rimanga fiscalmente non residente nel nostro Paese. Questa rappresenta una delle rare eccezioni in cui l’Italia, pur diventando Stato di residenza, rinuncia alla propria potestà impositiva sul reddito prodotto, similmente a quanto previsto da alcune convenzioni per studenti o redditi da lavoro e pensioni pubbliche.

Situazione analizzata dall’Agenzia delle Entrate

Nel caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate, un ricercatore ceco, dipendente di un’università ceca, ha svolto un progetto di ricerca biennale in Italia presso un’università italiana, ricevendo un finanziamento dal Ministero della Repubblica Ceca tramite l’ateneo di origine. L’Agenzia ha confermato che, sebbene tali emolumenti siano qualificabili come reddito da lavoro dipendente secondo la legge italiana, essi risultano esenti da imposta in Italia in applicazione dell’art. 20 della Convenzione Italia-Cecoslovacchia (ancora applicabile), essendo rispettato il limite temporale di due anni e la finalità di ricerca scientifica.

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La corretta applicazione delle disposizioni convenzionali in materia di esenzione per docenti e ricercatori richiede un’analisi attenta della specifica Convenzione applicabile e della situazione individuale del contribuente. La variabilità delle clausole tra i diversi trattati e la necessità di verificare puntualmente il rispetto di tutti i requisiti rendono consigliabile una consulenza personalizzata.

Se vi trovate in una situazione simile o prevedete un periodo di insegnamento o ricerca in Italia, vi invito a contattarci per un’analisi approfondita del vostro caso specifico e per assicurarvi di beneficiare correttamente delle agevolazioni fiscali previste.



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