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c’è il decreto, come funziona l’esonero con doppia decorrenza


Pronta la nuova versione del decreto attuativo del bonus giovani under 35. Confermata la doppia decorrenza dell’agevolazione. Ecco come funzionerà

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Il bonus giovani under 35 avrà una doppia decorrenza: non tutti potranno beneficiare della piena agevolazione per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024.

Dopo il caos legato alla pubblicazione e al ritiro della prima versione del decreto attuativo arriva l’intesa sul nuovo provvedimento.

L’agevolazione segue un doppio binario di attuazione: per le assunzioni effettuate nella ZES l’esonero maggiorato spetta solo per i contratti firmati dopo il 31 gennaio 2025.

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Bonus giovani: c’è il decreto, come funziona l’esonero con doppia decorrenza

A quasi un anno esatto dalla sua introduzione con il decreto Coesione (n. 60/2024) il bonus per l’assunzione di giovani under 35 è finalmente pronto a partire.

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La nuova versione del decreto attuativo è stata firmata e il testo bollinato, al vaglio degli organi di controllo, pubblicato sul sito del Dipartimento per il programma di Governo.

Quella del bonus giovani è stata una vicenda travagliata con i ritardi e la pubblicazione della prima versione del decreto poi subito ritirato perché escludeva dal perimetro dell’agevolazione tutti i contratti firmati dal 1° settembre 2024 (data di decorrenza prevista dal decreto Coesione) al 31 gennaio 2025, data dell’autorizzazione da parte della Commissione UE.

La misura consiste in un esonero contributivo del 100 per cento della contribuzione (esclusi premi e contributi INAIL), nel limite massimo di 500 euro mensili e per 2 anni, per ogni assunzione a tempo indeterminato (o per trasformazione da tempo determinato) di giovani sotto i 35 anni d’età e mai impiegati a tempo indeterminato. Limite che sale a 650 euro per le assunzioni effettuate nelle regioni del Mezzogiorno.

A differenza di quanto ci si aspettava inizialmente, però, l’agevolazione prevede una doppia decorrenza.

Come si legge nel testo del decreto, per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 i datori di lavoro possono ottenere uno sgravio fino a 500 euro mensili nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.

La maggiorazione dell’esonero a 650 euro mensili prevista per le assunzioni nella ZES Unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), invece, non spetta a tutti, in quanto è subordinata all’autorizzazione UE, arrivata il 31 gennaio 2025.

Di conseguenza, spetta solo per le assunzioni nella ZES effettuate a partire dalla data di autorizzazione della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025.

Si escludono quindi le assunzioni effettuate da settembre per le quali sarà comunque possibile beneficiare del contributo fino a 500 euro mensili.

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Ad ogni modo, in entrambi i casi l’esonero spetta con per l’assunzione di giovani che non hanno ancora compiuto i 35 anni d’età e che sono mai stati occupati a tempo indeterminato.

Bonus assunzione giovani under 35: bisogna fare domanda

Per poter beneficiare dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni, i datori di lavoro devono inviare un’apposita domanda all’INPS esclusivamente in via telematica. Modalità e termini saranno indicati dall’Istituto in una circolare dedicata con le istruzioni.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati identificativi dell’impresa;
  • dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
  • tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
  • retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
  • indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

Attenzione: per i contratti sottoscritti nella ZES Unica, e quindi per poter accedere all’esonero maggiorato a 650 euro mensili, la domanda deve essere presentata prima di procedere con l’assunzione.

“Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.”

Dopo l’invio della domanda, l’INPS riserva un importo pari all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e assegna al richiedente un termine perentorio di 10 giorni per provvedere all’assunzione che dà titolo all’incentivo e ai relativi adempimenti telematici obbligatori.

Ne consegue che per le assunzioni effettuate nella ZES prima dell’autorizzazione della Commissione UE (31 gennaio) e comunque prima dell’invio della domanda all’INPS (che ricordiamo ancora non può essere trasmessa) non è possibile ottenere l’esonero da 650 euro mensili.

Bonus assunzione giovani under 35: altri requisiti e condizioni per la fruizione

Come detto, l’esonero spetta ai datori di lavoro che assumono giovani che non hanno ancora compiuto i 35 anni d’età e che sono mai stati occupati a tempo indeterminato.

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Fanno eccezione i soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente del bonus.

L’esonero spetta anche nel caso di una precedente assunzione con contratto di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L’agevolazione non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato ma è cumulabile, senza alcuna riduzione, con la maxi deduzione per le nuove assunzioni.

Per quanto riguarda le assunzioni nella ZES, sono escluse dal beneficio le “impresa in difficoltà” e quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti.

La fruizione dell’esonero contributivo, inoltre, è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, cioè possesso del DURC, assenza di violazioni in materia di lavoro (tutela delle condizioni di lavoro, di salute e sicurezza), rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi.

Infine, i datori di lavoro, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non devono aver licenziato per giustificato motivo oggettivo oppure aver effettuato licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.

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Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

MLPS – MEF
Decreto bollinato bonus giovani under 35



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