Videocorso del: 30 Maggio 2025 alle 15.00 – 18.00 (Durata 3 hh) Cod. Richiesto l’Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Con l’Interpello 108/2025, l’Agenzia delle Entrate affronta un importante quesito in materia di Concordato preventivo biennale (CPB), con riferimento all’interazione tra tale istituto e il regime agevolativo del Nuovo Patent Box, chiarendo se la deduzione maggiorata dei costi per attività di ricerca e sviluppo possa costituire causa ostativa alla fruizione del CPB ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs. n. 13/2024. Il quesito: Patent Box e superamento della soglia del 40 La società ALFA S.r.l., attiva nel settore informatico, ha presentato istanza di interpello chiedendo se, pur avendo beneficiato del Nuovo Patent Box, possa comunque accedere al Concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025, atteso che la deduzione maggiorata del 110 sui costi sostenuti per ricerca e sviluppo ha comportato una ripresa in diminuzione di rilievo nel modello REDDITI SC 2024 (rigo RF55/86) e nel modello IRAP 2024 (rigo IC57/16), con impatto superiore al 50 del reddito imponibile.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente definito: le modalità e le specifiche di acquisizione, da parte dei contribuenti o dai loro intermediari degli ulteriori dati, resi disponibili dall’Agenzia stessa, necessari ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024. che non presenta particolari novità rispetto agli scorsi anni. I dati sono necessari sia per l’applicazione degli ISA che per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo relativa al biennio 2025 e 2026.
Ai fini della determinazione della soglia di punibilità del reato di omessa dichiarazione, i costi deducibili non contabilizzati non possono essere ritenuti credibili se non è dimostrata la loro consistenza o se essa si basa su mere asserzioni congetturali, prive di collegamento a concreti elementi istruttori. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 14821 del 15 aprile 2025, con cui ha rigettato il ricorso dell’imputato.
In tema di accertamento, bastano le presunzioni per contestare le operazioni soggettivamente inesistenti. Il libero convincimento del giudice di merito è sindacabile solo per mancato esame di fatti storici all’articolo 360, comma 1, numero 5, Cpc.
Con il DM del MEF del 13/02/2025 (in G.U. n. 85 dell’11/04/2025) sono stati individuati i soggetti che, per il periodo d’imposta 2024, possono beneficiare dell’esenzione dall’IRES, ai sensi dell’art. 1, co. 185, L. n. 296/2006. Le previsioni normative La legge stabilisce che, a partire dal 1 gennaio 2007, le associazioni che promuovono o partecipano a manifestazioni di rilevante interesse storico, artistico e culturale, connesse agli usi e tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall’IRES, come indicato dall’art. 74, comma 1, del TUIR.
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